Art. 1
In vigore dal 19 dic 2019
L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 è modificato come segue:
1)
al paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i punti seguenti:
«iv)
speditori certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 12), della direttiva (UE) 2020/262 (*1);
v)
destinatari certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2020/262;
(*1) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.).»;"
2)
il paragrafo 2 è così modificato:
a)
le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f)
per i depositari autorizzati, il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali cui è concessa l’autorizzazione e, se la normativa nazionale lo prevede, una menzione indicante che il depositario è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 22 della direttiva (EU) 2020/262, che è autorizzato a frazionare un movimento a norma dell’articolo 23 di tale direttiva, o che è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, e una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato o di destinatario certificato a norma dell’articolo 35, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva;
g)
per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, una menzione indicante che il destinatario è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (EU) 2020/262, una menzione indicante che egli agisce in qualità di destinatario certificato a norma dell’articolo 35, paragrafo 7, di tale direttiva;»;
b)
è aggiunta la lettera seguente:
«k)
per gli speditori registrati, una menzione indicante che lo speditore è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 22 della direttiva (EU) 2020/262, e una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato a norma dell’articolo 35, paragrafo 6, di tale direttiva.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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