Art. 66
Contingenti tariffari per i prodotti originari del Canada
In vigore dal 17 dic 2019
Contingenti tariffari per i prodotti originari del Canada
1. L’immissione in libera pratica nell’Unione di carni suine originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra.
2. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito del contingente tariffario con numero d’ordine 09.4282 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
3. Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato X del presente regolamento.
4. Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all’ del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un’attività commerciale.
5. I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande.
6. I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest’ultima data è posteriore. Tuttavia il titolo di importazione scade al più tardi il 31 dicembre.
7. I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.
8. Quando una parte del quantitativo di un titolo è restituita conformemente al paragrafo 7, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
Storico versioni
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