Art. 63
Importatori designati per i contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
In vigore dal 17 dic 2019
Importatori designati per i contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
1. La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America i nomi degli importatori designati e i quantitativi assegnati.
2. Se un titolo di importazione per i quantitativi interessati non è assegnato all’importatore designato, nei casi in cui non sussistano dubbi sulla buona fede dell’operatore che presenta una dichiarazione di ammissibilità conforme alle norme del Ministero dell’agricoltura statunitense (USDA) in materia di titoli di importazione dei contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del «Code of Federal Regulations» (codice dei regolamenti federali), l’autorità emittente può autorizzare l’operatore a designare un altro importatore figurante nell’elenco dell’USDA degli importatori riconosciuti e comunicato in conformità al paragrafo 1.
3. L’autorità emittente comunica appena possibile alla Commissione il cambiamento di importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America.
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