Art. 5
Quantitativi massimi per cui si può presentare domanda
In vigore dal 17 dic 2019
Quantitativi massimi per cui si può presentare domanda
1. Il quantitativo oggetto della domanda non può superare il quantitativo totale disponibile per il periodo o il sottoperiodo contingentale interessato.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il quantitativo disponibile è il quantitativo totale non assegnato per il periodo o sottoperiodo contingentale rimanente.
3. Il quantitativo disponibile comprende il quantitativo non utilizzato nel precedente sottoperiodo contingentale.
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