Art. 34
Obblighi connessi ai contingenti tariffari per lo zucchero OMC
In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi connessi ai contingenti tariffari per lo zucchero OMC
1) Con riguardo ai contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 si applicano tutti i requisiti seguenti:
a)
l’immissione in libera pratica nell’Unione è soggetta al regime di uso finale per la raffinazione di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;
b)
in deroga all’articolo 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (29), l’obbligo di raffinazione non può essere trasferito a un’altra persona fisica o giuridica;
c)
la raffinazione è effettuata entro un periodo di 180 giorni dall’immissione dello zucchero in libera pratica nell’Unione;
d)
se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, l’importo corrispondente del dazio all’importazione è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato;
e)
nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e del titolo stesso è inserita la dicitura «zucchero destinato alla raffinazione».
2) Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e nel titolo stesso figura una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato XIV.3 del presente regolamento.
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