Art. 30

Contingenti tariffari

In vigore dal 17 dic 2019
Contingenti tariffari Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, e al regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni previste dal presente regolamento. Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (25), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica d’Albania per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, approvato con decisione 2009/330/CE del Consiglio (26), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, approvato con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (27), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Bosnia-Erzegovina per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, approvato con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio (28), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. I contingenti tariffari per lo zucchero e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato IV del presente regolamento.
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