Art. 16
Trattamento speciale all’importazione in un paese terzo
In vigore dal 17 dic 2019
Trattamento speciale all’importazione in un paese terzo
Se i prodotti esportati beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo a norma dell’articolo 186, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli esportatori sono autorizzati a chiedere un titolo di esportazione attestante il rispetto delle condizioni cui è subordinato il trattamento speciale all’importazione in un paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano detti titoli dopo avere accertato il rispetto delle condizioni nel modo che ritengono opportuno.
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