Art. 1
In vigore dal 17 dic 2019
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così rettificato:
1)
All’articolo 84, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il paragrafo 2 non si applica agli investimenti in imprese partecipate ad eccezione degli investimenti per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:».
2)
Nell’allegato X, la tabella della sezione «Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione» è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2020:442:oj#art-1