Art. 1

In vigore dal 17 dic 2019
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così rettificato: 1) All’articolo 84, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il paragrafo 2 non si applica agli investimenti in imprese partecipate ad eccezione degli investimenti per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:». 2) Nell’allegato X, la tabella della sezione «Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione» è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.
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