Art. 2
In vigore dal 17 dic 2019
1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’ del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un’esenzione.
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