Art. 4

Caratteristiche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti

In vigore dal 16 dic 2019
Caratteristiche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti 1.   La popolazione di riferimento nel dominio del reddito e delle condizioni di vita è costituita da famiglie e da tutte le persone che compongono tali famiglie nel territorio dello Stato membro. 2.   Le informazioni a livello di famiglie e di persone sono rilevate o compilate per tutti i componenti della famiglia, comprese tutte le persone campione e i coresidenti come specificato nell’allegato II. Nel modello a rispondente selezionato i dati sono rilevati mediante interviste individuali solo ai rispondenti selezionati di età pari o superiore a 16 anni. Per una persona campione, a partire dalla seconda tornata, sono rilevate informazioni per appurare se tale persona è rimasta allo stesso indirizzo o si è trasferita a un indirizzo diverso da un anno all’altro, come anche le nuove informazioni di contatto in caso di cambiamento. 3.   Sono rilevate informazioni sulle persone che erano componenti della famiglia nella tornata precedente ma che non lo sono più attualmente, al fine di stabilire se tali persone sono decedute o se si sono trasferite all’estero o presso una convivenza o a un indirizzo diverso nel territorio nazionale. 4.   Una famiglia campione è inclusa per la rilevazione o la compilazione di informazioni dettagliate se comprende almeno una persona campione. 5.   Sia nella famiglia iniziale sia nella famiglia scissa sono rilevate o compilate le informazioni complete prescritte per i componenti attuali della famiglia e le informazioni complete a livello di famiglia. 6.   Si effettuano almeno tre tentativi di contattare una famiglia o una persona prima di ritenere che essa intenda non rispondere, salvo se esistono fondati motivi che rendono impossibile l’operazione (quali un rifiuto deciso di cooperare o circostanze che mettono in pericolo la sicurezza dell’intervistatore). 7.   Se sono ammesse interviste indirette, la loro incidenza è limitata il più possibile per quanto riguarda: a) le variabili di reddito personale; b) tutte le variabili richieste che riguardano almeno un componente della famiglia di età pari o superiore a 16 anni. Se si effettua un’intervista indiretta, si registra l’identificativo della persona che ha fornito le informazioni. 8.   Le caratteristiche dettagliate dell’identificazione delle famiglie e delle persone sono stabilite nell’allegato III.
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