Art. 6

Fonti e metodi

In vigore dal 16 dic 2019
Fonti e metodi 1.   Entro il 19 luglio 2020 al più tardi, gli Stati membri che hanno scelto di presentare le stime mensili della disoccupazione [opzione 3] o, rispettivamente, di presentare i dati mensili di input sulla disoccupazione [opzione 2] trasmettono alla Commissione (Eurostat) una descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per la compilazione delle stime mensili della disoccupazione o, rispettivamente, dei dati mensili di input sulla disoccupazione. 2.   Gli Stati membri che hanno scelto di trasmettere le statistiche mensili sulla disoccupazione [opzione 1] trasmettono solo una descrizione dei metodi utilizzati per ricavare le statistiche mensili dai dati rilevati trimestralmente nel dominio delle forze di lavoro a norma del regolamento (UE) 2019/1700. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) con un anticipo di due mesi prima di effettuare qualsiasi modifica della descrizione fornita a norma dei paragrafi 1 o 2 e trasmettono la documentazione aggiornata non oltre sei mesi dopo l’attuazione delle modifiche. 4.   Gli Stati membri corredano ciascuna trasmissione mensile delle informazioni su eventuali interruzioni delle serie e su qualsiasi altro avvenimento particolare che possa influire sulla comparabilità nel tempo.
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