Art. 7
Periodi e metodi di rilevazione dei dati
In vigore dal 16 dic 2019
Periodi e metodi di rilevazione dei dati
1. Le interviste per la rilevazione delle informazioni relative al dominio delle forze di lavoro sono condotte durante la settimana immediatamente successiva alla settimana di riferimento e non oltre cinque settimane dopo la medesima.
2. In casi debitamente giustificati e solo nella misura necessaria, il periodo di svolgimento delle interviste può essere ulteriormente prorogato.
3. Le interviste si svolgono mediante metodi di intervista con l’ausilio dell’informatica, come il computer-assisted personal interviewing (intervista individuale assistita da computer — CAPI), il computer-assisted telephone interviewing (intervista telefonica assistita da computer — CATI) e il computer-assisted web interviewing (intervista online assistita da computer — CAWI), salvo in casi debitamente giustificati.
Storico versioni
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