Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «variabile principale»: variabile con frequenza trimestrale; 2) «variabile strutturale»: variabile annuale, biennale o con cadenza di otto anni, oppure variabile rilevata su un tema ad hoc; 3) «set minimo di variabili»: le variabili da rilevare per tutti i componenti della famiglia al fine di consentire analisi sia a livello di famiglia che individuale, disaggregate per caratteristiche specifiche delle famiglie; 4) «schema di rotazione del campione»: la suddivisione del campione totale in sottocampioni di unità di osservazione simili per dimensioni e struttura, utilizzata per specificare il numero di volte e i trimestri di riferimento esatti dell’anno per il quale un’unità di osservazione fornisce informazioni durante l’indagine; 5) «tornata»: il sottocampione delle unità di osservazione che devono essere intervistate per la stessa ennesima volta secondo lo schema di rotazione del campione in un trimestre di riferimento; 6) «distribuzione uniforme del campione annuale»: con riferimento a tutti i trimestri di riferimento dell’anno, indica che ciascun campione trimestrale corrisponde al campione annuale totale diviso per quattro; 7) «distribuzione uniforme del campione trimestrale»: con riferimento a tutte le settimane di riferimento del trimestre, indica che ciascun campione settimanale corrisponde al campione trimestrale totale diviso per il numero di settimane del trimestre; ad entrambe le distribuzioni si applica la variazione accettabile di cui all’, paragrafi 2 e 3; 8) «campione di osservazioni indipendenti»: campione in cui ciascuna unità di osservazione è presente una volta sola in base al disegno di campionamento; 9) «limiti di affidabilità»: le dimensioni stimate dei gruppi di popolazione al di sotto delle quali le cifre devono essere soppresse o pubblicate con un’avvertenza; 10) «persone occupate»: le persone di età compresa tra i 15 e gli 89 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento) che, durante la settimana di riferimento, appartenevano a una delle seguenti categorie: a) persone che, durante la settimana di riferimento, hanno effettuato almeno 1 ora di lavoro traendone una retribuzione o un profitto, inclusi i coadiuvanti familiari (6); b) persone aventi un posto di lavoro o un’attività le quali, durante la settimana di riferimento, erano temporaneamente assenti dal lavoro pur mantenendo un legame con esso, segnatamente i seguenti gruppi: — persone assenti dal lavoro per vacanze, organizzazione dei tempi di lavoro, congedo di malattia, maternità o paternità; — persone partecipanti ad attività di formazione connesse all’impiego; — persone in congedo parentale che percepiscono un reddito o prestazioni connessi all’impiego e/o vi hanno diritto, o il cui congedo parentale ha una durata prevista pari o inferiore a tre mesi; — lavoratori stagionali durante la bassa stagione, qualora continuino a svolgere regolarmente mansioni e compiti per il posto di lavoro o l’attività, escluso l’adempimento di obblighi giuridici o amministrativi; — persone temporaneamente assenti dal lavoro per altri motivi, qualora la durata prevista dell’assenza sia pari o inferiore a tre mesi; c) persone che producono prodotti agricoli destinati in gran parte alla vendita o al baratto. Le persone che svolgono attività di produzione per uso proprio, i lavoratori volontari, i tirocinanti non retribuiti e gli individui impegnati in altre forme di lavoro (6), non rientrano tra gli occupati sulla base di tali attività; 11) «persone disoccupate»: le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento) che: a) durante la settimana di riferimento non erano occupate secondo la definizione di occupazione di cui al punto 10; e b) erano in quel momento disponibili a lavorare, ossia a svolgere un’attività retribuita come lavoratori subordinati o autonomi, prima del termine delle due settimane successive alla settimana di riferimento; e c) erano alla ricerca attiva di un lavoro, ossia avevano intrapreso attività finalizzate alla ricerca di un’attività retribuita, subordinata o autonoma, nel corso delle 4 settimane che si sono concluse con la settimana di riferimento oppure avevano trovato un lavoro che sarebbe iniziato entro un massimo di tre mesi dal termine della settimana di riferimento. Al fine di individuare la ricerca attiva di un lavoro, le suddette attività consistono nel: — consultare gli annunci di lavoro; — collocare annunci di lavoro o rispondere ad annunci pubblicati; — pubblicare o aggiornare curriculum online; — contattare direttamente potenziali datori di lavoro; — rivolgersi ad amici, parenti o conoscenti; — contattare un servizio pubblico per l’impiego; — contattare un’agenzia privata per l’impiego; — sottoporsi a prove, colloqui o esami nell’ambito di una procedura di assunzione; e — avviare preparativi per la creazione di un’impresa. I lavoratori stagionali assenti dal lavoro durante la settimana di riferimento (bassa stagione) ma che prevedono di tornare al loro lavoro stagionale devono essere considerati persone che hanno «trovato un lavoro»; 12) «persone che non fanno parte delle forze di lavoro»: le persone appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) persone di età inferiore ai 15 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento); b) persone di età superiore agli 89 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento); o c) persone di età compresa tra i 15 e gli 89 anni (compiuti al termine della settimana di riferimento) che non erano né occupate né disoccupate durante la settimana di riferimento, secondo le definizioni di occupazione e disoccupazione di cui ai paragrafi 10 e 11.
Storico versioni

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