Art. 11

Norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni

In vigore dal 16 dic 2019
Norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati trimestrali e annuali con microdati pre-controllati che soddisfano le regole di convalida conformemente alle specifiche delle variabili per la loro codifica e le condizioni relative al filtro stabilite nell’allegato I del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione concordano regole di convalida supplementari al cui rispetto è subordinata l’accettazione dei dati trasmessi. 2.   I set di dati trimestrali contengono tutte le variabili principali per i campioni trimestrali. È facoltativa l’inclusione, in tali set di dati, delle variabili aventi un periodo di riferimento annuale per i rispettivi campioni o sottocampioni. 3.   I set di dati annuali comprendono tutte le variabili strutturali e le variabili principali per i rispettivi campioni o sottocampioni. 4.   Le variabili principali e strutturali dei set di dati trimestrali e annuali soddisfano i requisiti di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. 5.   I dati riveduti sono trasmessi sotto forma di set di dati completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni e variabili rivedute. 6.   Il contenuto delle variabili trimestrali trasmesse nei set di dati trimestrali è coerente con il contenuto delle variabili trasmesse nei set di dati annuali. 7.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti a norma del presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici specificato dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.
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Norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni (Art. 11 Regolamento (UE) 2019/2240) — Testo vigente | Portale Normativo