Art. 11
Norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni
In vigore dal 16 dic 2019
Norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati trimestrali e annuali con microdati pre-controllati che soddisfano le regole di convalida conformemente alle specifiche delle variabili per la loro codifica e le condizioni relative al filtro stabilite nell’allegato I del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione concordano regole di convalida supplementari al cui rispetto è subordinata l’accettazione dei dati trasmessi.
2. I set di dati trimestrali contengono tutte le variabili principali per i campioni trimestrali. È facoltativa l’inclusione, in tali set di dati, delle variabili aventi un periodo di riferimento annuale per i rispettivi campioni o sottocampioni.
3. I set di dati annuali comprendono tutte le variabili strutturali e le variabili principali per i rispettivi campioni o sottocampioni.
4. Le variabili principali e strutturali dei set di dati trimestrali e annuali soddisfano i requisiti di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
5. I dati riveduti sono trasmessi sotto forma di set di dati completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni e variabili rivedute.
6. Il contenuto delle variabili trimestrali trasmesse nei set di dati trimestrali è coerente con il contenuto delle variabili trasmesse nei set di dati annuali.
7. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti a norma del presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici specificato dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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