Art. 16

Trasmissione dei dati

In vigore dal 16 dic 2019
Trasmissione dei dati Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell’Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato III del presente regolamento.
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