Art. 1

In vigore dal 16 dic 2019
La denominazione «Olio di Puglia» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
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