Art. 5

Norme tecniche per la trasmissione delle relazioni sulla qualità

In vigore dal 16 dic 2019
Norme tecniche per la trasmissione delle relazioni sulla qualità 1.   Per sostenere la gestione della qualità e la documentazione dei processi, le relazioni sulla qualità sono trasmesse in conformità alle norme tecniche stabilite dalla Commissione (Eurostat). 2.   Al fine di consentire il recupero dei dati per via elettronica, le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) attraverso il punto unico di accesso.
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