Art. 1

Modifiche

In vigore dal 5 dic 2019
Modifiche Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è modificato come segue: 1. l’ è modificato come segue: a) il punto 9 è soppresso; b) i punti 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: «12. “attività totali”: a) per un gruppo vigilato, il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), escluse le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, salva diversa decisione del gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c); b) per una succursale tenuta a contribuzione, il valore totale delle attività segnalato a fini prudenziali. Se non è richiesta la segnalazione del valore totale delle attività a fini prudenziali, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato sulla base del più recente bilancio annuale sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell’ambito dell’Unione in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e, qualora tale bilancio non sia disponibili, sulla base del bilancio annuale redatto in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. Per le succursali tenute a contribuzione che non redigono il bilancio annuale, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); c) per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un’unica succursale in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, la somma del valore totale delle attività rispettivamente determinata per ciascuna succursale tenuta a contribuzione; d) in tutti gli altri casi, il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17); 13. “importo complessivo dell’esposizione al rischio”: a) per un gruppo vigilato, l’importo determinato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti e calcolato in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), escluso l’importo dell’esposizione al rischio delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi salva diversa decisione da parte di un gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c); b) per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un’unica succursale in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, zero; c) in tutti gli altri casi, l’importo calcolato in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. (*)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1)." (**)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;" 2. l’articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi gli accordi stipulati nell’ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti contributori nomina il soggetto tenuto al pagamento per l’intero gruppo e ne notifica l’identità alla BCE. Il soggetto tenuto al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro. Tale notifica si considera valida solo se: a) indica il nome del gruppo coperto dalla notifica; b) è sottoscritta dal soggetto tenuto al pagamento per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo; c) perviene alla BCE al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l’emissione dell’avviso di contribuzione in relazione al periodo di contribuzione successivo. Se alla BCE perviene tempestivamente più di una notifica per gruppo di soggetti contributori, prevale l’ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre. Se un soggetto vigilato entra a far parte del gruppo vigilato dopo che la BCE ha ricevuto una valida notifica relativa al soggetto tenuto al pagamento, salvo che la BCE abbia ricevuto informazioni in contrario, la notifica si considera sottoscritta anche per conto di quest’ultimo.»; 3. l’articolo 5 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, il terzo periodo è soppresso; b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l’importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione è pubblicata sul sito Internet della BCE.»; 4. l’articolo 6 è soppresso; 5. l’articolo 7 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ove, a seguito di una decisione della BCE a tale effetto, la BCE assuma la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ovvero la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato da parte della BCE cessi ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero di mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è stato direttamente o indirettamente vigilato da parte della BCE all’ultimo giorno del mese.»; 6. l’articolo 9 è soppresso; 7. l’articolo 10 è modificato come segue: a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall’ammontare, alla data di riferimento: i) delle attività totali; e ii) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.»; b) al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa e sono inseriti i punti ba), bb), bc) e bd) seguenti: «ba) I fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati per ciascun periodo di contribuzione sulla base dei dati segnalati dai soggetti vigilati a fini prudenziali con data di riferimento del 31 dicembre del precedente periodo di contribuzione. (bb) Ove un soggetto vigilato rediga il bilancio annuale, compreso il bilancio annuale consolidato, sulla base di un esercizio contabile che non coincida con l’anno di calendario, la data di riferimento per le attività totali è la chiusura dell’esercizio corrispondente al precedente periodo di contribuzione. (bc) Ove un soggetto o gruppo vigilato sia costituito dopo la relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb), ma prima del 1o ottobre del periodo di contribuzione per il quale il contributo è stabilito e, di conseguenza, non sussistano fattori di contribuzione con quella data di riferimento, la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione è la fine del trimestre più vicino alla relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb). (bd) Per i soggetti e i gruppi vigilati che non siano assoggettati a segnalazioni obbligatorie a fini prudenziali o per i gruppi vigilati che escludano le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi in conformità alla lettera c), i fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati sulla base delle informazioni da questi segnalate separatamente ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza. I fattori per il calcolo della contribuzione devono essere comunicati all’ANC interessata unitamente alla relativa data di riferimento determinata ai sensi delle lettere ba), bb) o bc), in conformità a una decisione della BCE.»; c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, il gruppo vigilato dovrebbe, di regola, escludere le attività e l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati possono decidere di non escludere tali attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La somma delle attività totali di tutti i soggetti obbligati al pagamento e la somma degli importi complessivi dell’esposizione al rischio di tutti i soggetti obbligati al pagamento è pubblicata sul sito Internet della BCE.»; e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Ove un soggetto obbligato al pagamento ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE determina i fattori per il calcolo della contribuzione in conformità a una decisione della BCE.»; f) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull’ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati in conformità all’articolo 8. i) Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi con attività totali pari o inferiori a 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato. ii) Per la categoria dei soggetti vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati men significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR, il contributo minimo è dimezzato.»; g) al paragrafo 6, alla lettera c), le parole «degli articoli 8 e 9» sono sostituite da «dell’articolo 8»; h) al paragrafo 6, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Sulla base del calcolo eseguito in conformità al presente paragrafo e dei fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità al presente articolo, la BCE decide il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto sarà comunicato al soggetto obbligato al pagamento del contributo mediante avviso di contribuzione.»; 8. all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un avviso di contribuzione è emesso annualmente dalla BCE nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento entro sei mesi dall’inizio del periodo di contribuzione successivo.»; 9. all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo periodo è soppresso; 10. l’articolo 16 è soppresso; 11. l’articolo 17 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Segnalazione» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro quattro mesi dall’inizio di ogni periodo di contribuzione, il valore stimato dei costi annuali relativi a tale periodo di contribuzione deve essere pubblicato sul sito Internet della BCE.»; 12. è inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020 1.   Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto e gruppo vigilato per il periodo di contribuzione del 2010 è specificato nell’avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento interessato nel 2021. 2.   I risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione del contributo per le attività di vigilanza per il periodo di contribuzione del 2010.»;
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