Art. 2
In vigore dal 28 nov 2019
Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri autorizzano l’ingresso nell’Unione di equini accompagnati dal pertinente certificato sanitario redatto conformemente ai modelli di certificati sanitari di cui all’allegato II, parte 1, parte 2, sezione B, capitolo 1, o parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301, a condizione che il pertinente certificato sanitario sia stato rilasciato prima del 22 dicembre 2019.
Storico versioni
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