Art. 1
In vigore dal 28 nov 2019
All’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’importo delle ripartizioni indicative che può essere riassegnato a un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 è basato sul livello di utilizzo, da parte di tale Stato membro, della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione nel precedente anno scolastico, rispettivamente, per “Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole”. Tenendo in considerazione le dichiarazioni trasmesse alla Commissione per le spese effettuate fino al 31 dicembre dell’anno che precede la presentazione della domanda di aiuto dell’Unione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*1), l’importo della ripartizione definitiva è calcolato come segue:
a)
se l’utilizzo della ripartizione definitiva è inferiore o uguale al 50 %, non è concessa alcuna ripartizione supplementare;
b)
se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 50 %, ma inferiore o uguale al 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa;
c)
se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 75 %, la ripartizione supplementare massima non è limitata.
Il calcolo di cui al primo comma non si applica agli Stati membri che chiedono per la prima volta di partecipare al programma destinato alle scuole o ad una delle sue componenti nei primi due anni di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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