Art. 1

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di lumache

In vigore dal 28 nov 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è così modificato: 1) all’, il punto 17 è sostituito dal seguente: «17) ‘lumache’: lumache quali definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano;» 2) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di lumache Le partite di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’allegato III del presente regolamento.»; 3) all’articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 oppure dalla Corea del Sud, dalla Malaysia, dal Pakistan o da Taiwan. 2. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono dai paesi terzi che figurano nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 o da Taiwan.»; 4) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di insetti Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo o una sua regione elencati nell’allegato III bis del presente regolamento e se sono stati spediti da tale paese o regione.»; 5) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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