Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 27 nov 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato: 1) l’articolo 129 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il primo comma è così modificato: — la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, del presente articolo, le obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter del presente articolo e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili: — la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) esposizioni verso enti creditizi che siano classificate nella classe di merito di credito 1, o classe di merito di credito 2 o esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito 3 laddove tali esposizioni siano sotto forma di: i) depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a cento giorni, se utilizzati per soddisfare il requisito della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162, oppure ii) contratti derivati che soddisfano i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, laddove consentite dalle autorità competenti.»; — la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) prestiti garantiti immobili residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l’80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia;»; — la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) prestiti garantiti da immobili non residenziali fino all’importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia. I prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili quando l’indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 %e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini del paragrafo 1 bis, le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti, non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tale paragrafo.»; iii) il terzo comma è soppresso; b) sono inseriti i seguenti paragrafi: «1 bis.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), si applica quanto segue: a) per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, l’esposizione non supera il 15 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente; b) per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 2, l’esposizione non supera il 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente; c) per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di depositi a breve termine di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i) del presente articolo o sotto forma di contratti derivati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii) del presente articolo, l’esposizione totale non supera l’8 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente; le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono, previa consultazione dell’ABE, autorizzare esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di contratti derivati, a condizione che sia possibile documentare significativi problemi potenziali di concentrazione negli Stati membri interessati dovuti all’applicazione dei requisiti per la classe di merito di credito 1 e 2 di cui al presente paragrafo; d) l’esposizione totale verso enti creditizi classificata nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 non supera il 15 % dell’importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente e l’esposizione totale verso enti creditizi classificata nella classe di merito di credito 2 o 3 non supera il 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente. 1 ter.   Il paragrafo 1 bis del presente articolo non si applica all’uso di obbligazioni garantite come garanzie reali ammissibili consentito a norma dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/2162. 1 quater.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera d), il limite dell’80 % si applica per ciascun prestito, determina la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all’obbligazione garantita, e si applica per tutta la durata del prestito. 1 quinquies.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettere f) e g), il limite del 60 % o del 70 % si applica per ciascun prestito, determina la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all’obbligazione garantita, e si applica per tutta la durata del prestito.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per gli immobili e le navi posti a garanzia delle obbligazioni garantite conformi al presente regolamento, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 208. La sorveglianza dei valori immobiliari conformemente all’articolo 208, paragrafo 3, lettera a), è effettuata frequentemente e almeno una volta all’anno per tutti gli immobili e le navi.»; d) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   Oltre a essere garantite dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le obbligazioni garantite sono soggette ad un livello minimo del 5 % di eccesso di garanzia come definito dall’articolo 3, punto 14, della direttiva (UE) 2019/2162. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’importo nominale totale di tutte le attività di copertura definite all’articolo 3, punto 4), di tale direttiva, è almeno di valore pari all’importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere (“principio nominale”) ed è composto dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri possono fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore, o autorizzare le rispettive autorità competenti a fissare tale livello, purché: a) il calcolo dell’eccesso di garanzia è basato o su un approccio formale che tiene conto del rischio sottostante alle attività o in cui la valutazione delle attività è soggetta al valore del credito ipotecario; e b) il livello minimo di eccesso di garanzia non è inferiore al 2 %, sulla base del principio nominale di cui all’articolo 15, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2019/2162. Le attività che contribuiscono al livello minimo di eccesso di garanzia non sono soggette ai limiti relativi all’entità dell’esposizione di cui al paragrafo 1 bis, e non contano ai fini di tali limiti. 3 ter.   Le attività ammissibili elencate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere incluse nell’aggregato di copertura come attività sostitutive quali definite all’articolo 3, punto 13, della direttiva (UE) 2019/2162, fermi restando i limiti relativi alla qualità creditizia e all’entità dell’esposizione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo.»; e) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 3, 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza. 7.   Le obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 che soddisfano i requisiti del presente regolamento applicabili alla data dell’emissione, non sono soggette ai requisiti stabiliti ai paragrafi 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.»; 2) all’articolo 416, paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) sono obbligazioni garantite come definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui alla presente lettera, punto i);»; 3) all’articolo 425, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi di liquidità sono limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei al trattamento di cui all’articolo 113, paragrafi 6 o 7 del presente regolamento. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari laddove tali afflussi siano correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, del presente regolamento, o da obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass-through). Fatta salva l’approvazione preliminare dell’autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l’ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se l’ente di provenienza degli afflussi è un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente, è un’impresa madre o un’impresa di investimento filiazione dell’ente o un’altra filiazione dello stesso ente madre o della stessa impresa d’investimento madre o connessa all’ente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.»; 4) all’articolo 427, paragrafo 1, lettera b), il punto x) è sostituito dal seguente: «x) passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento, o dalle obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162;»; 5) all’articolo 428, paragrafo 1, lettera h), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento o da obbligazioni garantite, definite all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162;»; 6) l’articolo 496 è soppresso; 7) nell’allegato III, punto 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono obbligazioni garantite, definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui al presente punto, lettera b).».
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