Art. 16
Date di applicazione
In vigore dal 27 nov 2019
Date di applicazione
Per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche, le autorità nazionali:
a)
con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, rifiutano, per motivi relativi a tale requisito, di rilasciare l’omologazione UE o nazionale a qualsiasi nuovo tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che non è conforme ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso;
b)
con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, considerano, per motivi relativi a tale requisito, i certificati di conformità relativi a nuovi veicoli come non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, e vietano l’immatricolazione di tali veicoli, se tali veicoli non sono conformi ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso;
c)
con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, vietano, per motivi relativi a tale requisito, l’immissione sul mercato o la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche, qualora questi non siano conformi ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati adottati e atti di esecuzione adottati a norma dello stesso.
Storico versioni
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