Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014

In vigore dal 27 nov 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014 Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato: 1) all’articolo 11 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Se l’offerta di titoli è rivolta unicamente a investitori qualificati ai sensi dell’, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), la comunicazione delle informazioni a tali investitori qualificati ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un’emissione di obbligazioni da parte di un emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione, o di qualsiasi soggetto che agisca a suo nome o per suo conto, non costituisce un sondaggio di mercato. Tale comunicazione si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento e non costituisce pertanto una divulgazione illecita di informazioni privilegiate. Detto emittente o soggetto che agisce a suo nome o per suo conto assicura che gli investitori qualificati che ricevono le informazioni conoscano, e riconoscano per iscritto, gli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. (*1)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).»;" 2) all’articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «12.   Fatte salve le prassi di mercato ammesse conformemente ai paragrafi da 1 a 11 del presente articolo, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI possono stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) i termini e le condizioni del contratto di liquidità sono conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo e nel regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione (*2); b) il contratto di liquidità è redatto conformemente al modello dell’Unione di cui al paragrafo 13 del presente articolo; c) il fornitore di liquidità è debitamente autorizzato dall’autorità competente in conformità della direttiva 2014/65/UE ed è registrato come membro del mercato presso il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI; d) il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI conferma per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità e di accettarne i termini e le condizioni. L’emittente di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, che le condizioni in base alle quali il contratto è stato concluso sono soddisfatte su base continuativa. Detto emittente e il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI trasmettono alle pertinenti autorità competenti che lo richiedano una copia del contratto di liquidità. 13.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere il modello contrattuale da utilizzare ai fini della stipula del contratto di liquidità in conformità del paragrafo 12, al fine di garantire il rispetto dei criteri enunciati al paragrafo 2, anche per quanto riguarda la trasparenza rispetto al mercato e lo svolgimento dell’attività di fornitura di liquidità. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro l’1 settembre 2020. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. (*2)  Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 3).»;" 3) all’articolo 17, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al terzo comma del presente paragrafo, un emittente i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione solo in un mercato di crescita per le PMI fornisce per iscritto una spiegazione all’autorità competente di cui al paragrafo 3 solo su richiesta. Finché l’emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione.»; 4) l’articolo 18 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro: a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate); b) aggiornano tempestivamente l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e c) trasmettono appena possibile all’autorità competente che lo richieda l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. 2.   Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che chiunque figuri nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prenda atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Qualora un’altra persona sia incaricata dall’emittente di redigere e aggiornare il suo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, l’emittente rimane pienamente responsabile del rispetto del presente articolo. L’emittente conserva sempre il diritto di accesso all’elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate che l’altra persona redige.»; b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro aggiornano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell’aggiornamento, nelle circostanze seguenti: a) se interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di una persona già figurante nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento. 5.   Gli emittenti e le persone che agiscono a nome o per conto loro conservano ciascuno il proprio elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento. 6.   Agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI è consentito di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l’emittente, hanno accesso regolare a informazioni privilegiate. In deroga al primo comma del presente paragrafo e ove giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, gli Stati membri possono chiedere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di inserire nei loro elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate tutte le persone di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali elenchi contengono informazioni specificate nel formato determinato dall’ESMA a norma del quarto comma del presente paragrafo. Gli elenchi di persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo sono forniti appena possibile all’autorità competente che lo richieda. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al secondo comma del presente paragrafo. Il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere proporzionato e rappresentare un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui al paragrafo 9. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’1 settembre 2020. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 5) all’articolo 19, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.»; 6) all’articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafi 13 e 14, e all’articolo 38 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.».
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