Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 2016/1011

In vigore dal 27 nov 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 2016/1011 Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato: 1) all’articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti: «23 bis) «indice di riferimento UE di transizione climatica»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento UE di transizione climatica e che soddisfa i requisiti seguenti: a) ai fini di cui al punto 1, lettera b), punto ii) del presente paragrafo e dell’articolo 19 ter, le sue attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che il portafoglio cui l’indice si riferisce segua una traiettoria di decarbonizzazione; e b) è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2; 23 ter) «indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento e che soddisfa i requisiti seguenti: a) ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo e dell’atto delegato di cui all’articolo 19 quater, le attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che le emissioni del portafoglio cui l’indice si riferisce siano allineate agli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (*1) («accordo di Parigi»); b) è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2; e c) le attività collegate alle sue attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ambientali sociali e di governance (environmental, social and governance - «ESG»); 23 quater) «traiettoria di decarbonizzazione»: una traiettoria misurabile, scientifica e temporalmente definita tesa all’allineamento con gli obiettivi dell’accordo di Parigi di ridurre le emissioni di carbonio degli ambiti 1, 2 e 3 di cui all’allegato III, punto 1), lettera e. (*1)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).»;" 2) l’articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 1 è così modificato: i) è aggiunta la lettera seguente: «d) una spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia di cui alla lettera a) riflettono i fattori ESG per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, tranne per quanto concerne gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute.»; ii) è aggiunto il comma seguente: «Gli amministratori di riferimento si conformano al requisito di cui al primo comma, lettera d), entro il 30 aprile 2020.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando il contenuto minimo della spiegazione di cui al paragrafo 1), primo comma, lettera d), del presente articolo nonché il formato standard da utilizzare»; 3) nel titolo III è aggiunto il seguente capo: «CAPO 3 bis Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi Articolo 19 bis Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi 1.   I requisiti di cui all’allegato III si applicano alla fornitura, e alla contribuzione, di indici di riferimento etichettati come indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi, in aggiunta ai requisiti di cui ai Titoli II, III e IV. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi per specificare: a) i criteri per la scelta delle attività sottostanti, compresi, se del caso, eventuali criteri di esclusione delle attività; b) i criteri e i metodi per la ponderazione delle attività sottostanti dell’indice di riferimento; c) la determinazione della traiettoria di decarbonizzazione per gli indici di riferimento UE di transizione climatica. 3.   Gli amministratori di indici di riferimento che forniscono un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi si conformano al presente regolamento entro il 30 aprile 2020. Articolo 19 ter Requisiti degli indici di riferimento UE per la transizione climatica Entro il 31 dicembre 2022, gli amministratori degli indici di riferimento UE per la transizione climatica selezionano, ponderano o escludono le attività sottostanti emesse da imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione, conformemente ai seguenti requisiti: i) le imprese pubblicano gli obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio da raggiungere entro termini specifici; ii) le imprese pubblicano una riduzione delle emissioni di carbonio che è disaggregata a livello delle controllate operative interessate; iii) le imprese pubblicano ogni anno informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi; iv) le attività collegate alle attività sottostanti non danneggiano in modo significativo altri obiettivi ESG. Articolo 19 quater Esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 per individuare, in relazione agli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, i settori da escludere perché non hanno obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio con scadenze specifiche in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1o gennaio 2021, e lo aggiorna ogni tre anni. 2.   Nel redigere l’atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei lavori del TEG. Articolo 19 quinquies Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica Entro il 1o gennaio 2022, gli amministratori che sono ubicati nell’Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.»; 4) all’articolo 21, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Al termine di tale periodo, l’autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all’amministratore l’obbligo di proseguire la pubblicazione dell’indice di riferimento. L’autorità competente può, se necessario, estendere tale periodo di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera cinque anni.»; 5) all’articolo 23 è modificato come segue: a) il paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera cinque anni.»; b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Nel caso in cui la fornitura di un indice di riferimento debba essere cessata, ogni contributore di dati per tale indice di riferimento sottoposto a vigilanza continua a effettuare la contribuzione di dati per il periodo stabilito dall’autorità competente, senza tuttavia superare il periodo massimo di 5 anni di cui al paragrafo 6.»; 6) all’articolo 27 sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   Entro il 30 aprile 2020, per ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sull’indice di riferimento contiene una spiegazione del modo in cui i fattori ESG si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati. Per tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento che non perseguono obiettivi ESG, è sufficiente che gli amministratori di indici di riferimento indichino chiaramente nella dichiarazione sull’indice di riferimento che essi non perseguono tali obiettivi. Se non sono disponibili indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi nel portafoglio del singolo amministratore di indici di riferimento, o se il singolo amministratore di indici di riferimento non dispone di indici di riferimento che perseguono obiettivi ESG o tengono conto di questi ultimi, ciò è indicato nelle dichiarazioni sull’indice di riferimento di tutti gli indici di riferimento forniti da tale amministratore. Per quanto concerne gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario, nonché per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, il fornitore di indici di riferimento pubblica una dichiarazione dettagliata in merito al fatto se sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi, ai sensi delle norme in materia di informativa per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2088 del parlamento europeo e del Consiglio (*2). Entro il 31 dicembre 2021, gli amministratori di indici di riferimento, per ciascun indice di riferimento o, qualora applicabile, per ciascuna famiglia di indici di riferimento, ad eccezione degli indici di riferimento per i tassi di interesse e le valute, includono, nella loro dichiarazione sull’indice di riferimento, una spiegazione sul modo in cui la loro metodologia si allinea con l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio o consegue gli obiettivi dell’accordo di Parigi. 2 ter.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le informazioni da fornire nella dichiarazione sull’indice di riferimento di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo, nonché il formato standard da utilizzare per i riferimenti ai fattori ESG, per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate e per garantire la fattibilità tecnica della conformità a tale paragrafo. (*2)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" 7) all’articolo 42, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità dell’articolo 41 e il diritto degli Stati membri di infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di infliggere sanzioni e altre misure amministrative adeguate quanto meno alle seguenti violazioni: a) qualsiasi violazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 34 qualora si applichino; e b) la mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall’articolo 41.»; 8) l’articolo 49 è sostituito dal seguente: «Articolo 49 Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 dicembre 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi l’11 marzo 2024. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   Le deleghe di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, dell’articolo 19 quater, paragrafo 1, dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’articolo 27, paragrafo 2 ter, dell’articolo 33, paragrafo 7, dell’articolo 51, paragrafo 6, o dell’articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 9) l’articolo 51 è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «4 bis.   Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento esistente che sia stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 20, fino al 31 dicembre 2021 salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata. 4 ter.   Un indice di riferimento esistente che è stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità dell’articolo 20, può essere utilizzato per strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance, sia nuovi che esistenti, di un fondo di investimento fino al 31 dicembre 2021, salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell’articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell’articolo 33, l’utilizzo nell’Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento fornito da un amministratore con sede in un paese terzo, che è già utilizzato nell’Unione come indice di riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di un fondo di investimento, è autorizzato solo per tali strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di un fondo di investimento che sono già associati all’indice di riferimento nell’Unione, o che sono collegati a tale indice di riferimento esistente, prima del 31 dicembre 2021.»; 10) all’articolo 54, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione riesamina le norme minime degli indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi al fine di garantire che la selezione delle attività sottostanti sia coerente con gli investimenti ecosostenibili come definiti in un quadro normativo a livello di Unione. 5.   Prima del 31 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto del presente regolamento e sulla fattibilità di un «indice di riferimento ESG», tenendo conto della natura evolutiva degli indicatori di sostenibilità e dei metodi utilizzati per misurarli. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa. 6.   Entro il 1o aprile 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto del presente regolamento sul funzionamento degli indici di riferimento dei paesi terzi nell’Unione, compreso il ricorso da parte degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi all’approvazione, al riconoscimento o all’equivalenza, nonché le potenziali carenze del quadro attuale. Tale relazione analizza le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 51, paragrafi 4 bis, 4 ter e 4 quater agli amministratori degli indici di riferimento dell’Unione e di paesi terzi, anche in termini di parità di condizioni. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso.»; 11) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:2089:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo