Art. 1
In vigore dal 26 nov 2019
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presidente dell’Ufficio può autorizzare modi di pagamento alternativi in base alle norme sui metodi di lavoro adottate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio.»;
2)
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo delle tasse e soprattasse si considera pervenuto all’Ufficio il giorno in cui l’importo del versamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è accreditato integralmente su un conto bancario intestato all’Ufficio.»;
3)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora non sia in grado di determinare la casuale del pagamento, l’Ufficio invita il pagatore a comunicare la casuale per iscritto entro il termine di un mese. Se la casuale del pagamento non viene comunicata entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e il relativo importo è restituito al pagatore.»;
4)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (il richiedente) è tenuto a pagare una tassa dell’ammontare di 450 EUR per il disbrigo della domanda presentata tramite un formulario online per via elettronica con l’uso del sistema di presentazione online delle domande dell’Ufficio.
Il richiedente accetta le condizioni di utilizzo della piattaforma di comunicazioni elettroniche sicure gestito dall’Ufficio e usa la piattaforma per presentare le domande di cui al primo comma e altri documenti, ricevere le notifiche e i documenti inviati dall’Ufficio, rispondere a tali notifiche ed effettuare altre azioni.
Il richiedente è tenuto a pagare una tassa di 800 EUR per il disbrigo della domanda presentata con mezzi diversi dall’uso del sistema di presentazione online delle domande dell’Ufficio.»
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risulti valida ai sensi dell’articolo 50 del regolamento di base, l’Ufficio rimborsa la tassa di domanda al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»;
5)
all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’Ufficio non rimborsa gli importi pagati in relazione alla tassa annuale allo scopo di mantenere in vigore la privativa comunitaria per varietà vegetali, a meno che l’Ufficio non abbia ricevuto una rinuncia a una privativa comunitaria per varietà vegetali tra la data di pagamento e la data di scadenza annuale della concessione, come specificato al paragrafo 2, lettera b). Le rinunce pervenute dopo la data di scadenza annuale della concessione non saranno prese in considerazione per tali pagamenti.»
6)
l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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