Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 26 nov 2019
Misure transitorie 1.   Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 19 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a 19 giugno 2020. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 19 dicembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati a gatti e cani.
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