Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 26 nov 2019
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 19 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a 19 giugno 2020.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 19 dicembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati a gatti e cani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1977:oj#art-2