Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 26 nov 2019
Misure transitorie
1. Il concentrato liquido di L-lisina (base), il concentrato liquido di monocloridrato di L-lisina, il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e il solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum autorizzati dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione e le premiscele contenenti tali sostanze possono essere immessi sul mercato fino al 18 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2019 e possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2019, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 18 dicembre 2019, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
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