Art. 2
In vigore dal 25 nov 2019
Le autorità doganali adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le misure opportune per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’ del presente regolamento.
L’obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può, mediante regolamento, disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un’esenzione.
Storico versioni
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