Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 22 nov 2019
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi «gomma cassia» prodotto ed etichettato prima del 16 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 16 dicembre 2019, può continuare a essere immesso sul mercato e utilizzato fino al 16 marzo 2020. 2.   Le premiscele contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotte ed etichettate prima del 16 marzo 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 16 dicembre 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a 16 giugno 2020. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1 o le premiscele di cui al paragrafo 2, prodotti ed etichettati prima del 16 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 16 dicembre 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a 16 novembre 2020.
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Misure transitorie (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/1947) — Testo vigente | Portale Normativo