Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 nov 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«dispositivi»: dispositivi aerodinamici montati sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati;
b)
«posizione d’uso»: posizione dei dispositivi quando sono aperti in una posizione aerodinamica che riduce la resistenza all’avanzamento;
c)
«posizione chiusa»: posizione dei dispositivi quando sono retratti, oppure ripiegati, e fissati in modo sicuro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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