Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 nov 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «dispositivi»: dispositivi aerodinamici montati sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati; b) «posizione d’uso»: posizione dei dispositivi quando sono aperti in una posizione aerodinamica che riduce la resistenza all’avanzamento; c) «posizione chiusa»: posizione dei dispositivi quando sono retratti, oppure ripiegati, e fissati in modo sicuro.
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