Art. 1

In vigore dal 14 nov 2019
Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) tonniere congelatrici con reti a circuizione: Spagna 16 unità Francia 12 unità b) navi tonniere con lenze e canne: Spagna 8 unità Francia 2 unità c) tonniere con palangari: Spagna 3 unità Portogallo 2 unità d) pescherecci da traino: Spagna 2 unità
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Art. 1 Regolamento (UE) 2019/1926 — Testo vigente | Portale Normativo