Art. 1
In vigore dal 14 nov 2019
Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere congelatrici con reti a circuizione:
Spagna
16 unità
Francia
12 unità
b)
navi tonniere con lenze e canne:
Spagna
8 unità
Francia
2 unità
c)
tonniere con palangari:
Spagna
3 unità
Portogallo
2 unità
d)
pescherecci da traino:
Spagna
2 unità
Storico versioni
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