Art. 1
Moduli per la notifica STS
In vigore dal 12 nov 2019
Moduli per la notifica STS
1. Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (3) sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento.
3. Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.
4. Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione «Non applicabile in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie» nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse in formato elettronico a lettura automatica.
6. Le «Informazioni supplementari» di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo «Casella da compilare» degli allegati da I a III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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