Art. 2
Informazioni supplementari
In vigore dal 12 nov 2019
Informazioni supplementari
Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna «Informazioni supplementari» dell’allegato I, II o III può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:
a)
il prospetto redatto a norma del regolamento (UE) 2017/1129;
b)
qualsiasi altra documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;
c)
qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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