Art. 16

In vigore dal 11 nov 2019
1.   Gli Stati membri designano le proprie autorità competenti e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei siti web delle autorità competenti elencati nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica. 3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2019/1890 — Testo vigente | Portale Normativo