Art. 1
In vigore dal 11 nov 2019
Nel regolamento (UE) 2017/2063 è inserito l’articolo seguente:
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Articolo 18 bis
1.
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
a)
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche degli allegati IV e V;
b)
per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche degli allegati IV e V;
c)
per quanto riguarda la Commissione:
i)
l’aggiunta del contenuto degli allegati IV e V nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
ii)
il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure adottate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2.
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati IV e V.
3.
Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato III del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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