Art. 1

Possibilità di pesca

In vigore dal 8 nov 2019
Possibilità di pesca 1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo di applicazione della proroga del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) categoria 1 - pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi: Spagna 4 150 tonnellate Italia 600 tonnellate Portogallo 250 tonnellate Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 25 pescherecci alla volta di questa categoria; b) categoria 2 - pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello: Spagna 6 000 tonnellate Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria; c) categoria 3 - pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino: Spagna 3 000 tonnellate Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria; d) categoria 4 - tonniere con reti a circuizione (12 500 tonnellate – quantitativo di riferimento): Spagna 17 licenze annuali Francia 8 licenze annuali e) categoria 5 - tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie (7 500 tonnellate – quantitativo di riferimento): Spagna 14 licenze annuali Francia 1 licenza annuale f) categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: Germania 12 560 tonnellate Francia 2 615 tonnellate Lettonia 53 913 tonnellate Lituania 57 642 tonnellate Paesi Bassi 62 592 tonnellate Polonia 26 112 tonnellate Regno Unito 8 531 tonnellate Irlanda 8 535 tonnellate Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali: Germania 4 Francia 2 Lettonia 20 Lituania 22 Paesi Bassi 16 Polonia 8 Regno Unito 2 Irlanda 2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri. Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria; g) categoria 7 - pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca: Irlanda 15 000 tonnellate In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria; h) categoria 2 bis - pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello: Spagna: Nasello 3 500 tonnellate Calamaro 1 450 tonnellate Seppia 600 tonnellate Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria. 2.   Il termine di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403, entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo del protocollo, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.
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Possibilità di pesca (Art. 1 Regolamento (UE) 2019/1919) — Testo vigente | Portale Normativo