Art. 1
Possibilità di pesca
In vigore dal 8 nov 2019
Possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo di applicazione della proroga del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
categoria 1 - pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi:
Spagna
4 150 tonnellate
Italia
600 tonnellate
Portogallo
250 tonnellate
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 25 pescherecci alla volta di questa categoria;
b)
categoria 2 - pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello:
Spagna
6 000 tonnellate
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria;
c)
categoria 3 - pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino:
Spagna
3 000 tonnellate
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria;
d)
categoria 4 - tonniere con reti a circuizione (12 500 tonnellate – quantitativo di riferimento):
Spagna
17 licenze annuali
Francia
8 licenze annuali
e)
categoria 5 - tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie (7 500 tonnellate – quantitativo di riferimento):
Spagna
14 licenze annuali
Francia
1 licenza annuale
f)
categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:
Germania
12 560 tonnellate
Francia
2 615 tonnellate
Lettonia
53 913 tonnellate
Lituania
57 642 tonnellate
Paesi Bassi
62 592 tonnellate
Polonia
26 112 tonnellate
Regno Unito
8 531 tonnellate
Irlanda
8 535 tonnellate
Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:
Germania
4
Francia
2
Lettonia
20
Lituania
22
Paesi Bassi
16
Polonia
8
Regno Unito
2
Irlanda
2
Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;
g)
categoria 7 - pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca:
Irlanda
15 000 tonnellate
In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria;
h)
categoria 2 bis - pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:
Spagna:
Nasello
3 500 tonnellate
Calamaro
1 450 tonnellate
Seppia
600 tonnellate
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria.
2. Il termine di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403, entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo del protocollo, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.
Storico versioni
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