Art. 1

In vigore dal 7 nov 2019
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al punto 5), le parole «e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo» sono soppresse; b) il punto 43) è soppresso; c) è aggiunto il punto seguente: «57) «numero di particelle», è il numero totale di particelle solide emesse dallo scarico, calcolato in base ai metodi di diluizione, di campionamento e di misura di cui all’allegato 4 del regolamento UNECE n. 49 (*1).; (*1)  Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli (GU L 171 del 24.6.2013, pag. 1).»;" 2) gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies e 2 nonies sono soppressi; 3) l’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per ottenere l’omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta, o l’omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni, oppure l’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, il fabbricante deve dimostrare, ai sensi delle disposizioni dell’allegato I, che i veicoli o i sistemi motore o le famiglie di motori sono stati sottoposti alle prove e soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 14 nonché agli allegati da III a VIII, X, XIII e XIV. Il fabbricante garantisce altresì la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell’allegato IX. Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione, il fabbricante deve inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato XVIII. Per ottenere l’omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni, oppure l’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, il fabbricante dimostra inoltre che i requisiti di cui all’articolo 6 e all’allegato II del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (*2) sono soddisfatti per quanto riguarda il gruppo di veicoli interessato. Tuttavia i requisiti non si applicano qualora il fabbricante indichi che i nuovi veicoli del tipo da omologare non saranno immatricolati, immessi sul mercato o messi in circolazione nell’Unione nelle date indicate all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/2400 per il rispettivo gruppo di veicoli o successivamente alle stesse. (*2)  Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1)." b) i paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater sono cancellati; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per ottenere l’omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni o l’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, il fabbricante garantisce la conformità ai requisiti di montaggio di cui all’allegato I, sezione 4, e, nei veicoli a doppia alimentazione, ai requisiti aggiuntivi di montaggio di cui all’allegato XVIII, sezione 6.»; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per ottenere l’estensione dell’omologazione UE di un veicolo omologato riguardo alle emissioni ai sensi del presente regolamento, dotato di massa di riferimento superiore a 2 380 kg ma inferiore a 2 610 kg, il fabbricante soddisfa i requisiti di cui all’allegato VIII, sezione 5.»; e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Per ottenere l’omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori quale unità tecnica distinta o l’omologazione UE di un veicolo riguardo alle emissioni, ai fini di un’omologazione universale per tutti i gruppi di carburanti, o di un’omologazione limitata a un gruppo di carburanti oppure di un’omologazione per un determinato carburante, il fabbricante garantisce la conformità ai requisiti di cui all’allegato I, sezione 1.»; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: « Domanda di omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta per quanto riguarda le emissioni »; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Unitamente alla domanda, il fabbricante fornisce un fascicolo di documenti che illustra nel dettaglio tutti gli elementi di progetto che influenzano le emissioni, la strategia di controllo delle emissioni del sistema motore, il modo in cui il sistema motore controlla le variabili d’uscita che influiscono sulle emissioni, se tale controllo è diretto o indiretto, le misure contro la manomissione nonché le caratteristiche del sistema di allarme e di persuasione prescritto dalle sezioni 4 e 5 dall’allegato XIII. Il fascicolo di documenti è identificato e datato dall’autorità di omologazione e viene conservato da tale autorità per almeno 10 anni dal rilascio dell’omologazione. Il fascicolo di documenti è così composto: le informazioni di cui all’allegato I, sezione 8, un fascicolo di documenti AES, descritto nell’allegato I, appendice 11, del presente regolamento, che consenta alle autorità di omologazione di valutare l’uso corretto delle AES. Su richiesta del fabbricante, l’autorità di omologazione esegue una valutazione preliminare dell’AES per i nuovi tipi di veicoli. Il fabbricante deve fornire in tal caso all’autorità di omologazione il progetto di fascicolo di documenti AES tra due e dodici mesi prima dell’inizio della procedura di omologazione. L’autorità di omologazione effettua una valutazione preliminare sulla base del progetto di fascicolo di documenti AES fornito dal fabbricante. L’autorità di omologazione effettua la valutazione preliminare in conformità alla metodologia descritta nell’appendice 2 dell’allegato VI. L’autorità di omologazione può discostarsi da tale metodologia in casi eccezionali e debitamente giustificati. La valutazione preliminare dell’AES per i nuovi tipi di veicoli rimane valida ai fini dell’omologazione per un periodo di diciotto mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori dodici mesi se il fabbricante fornisce all’autorità di omologazione la prova del fatto che sul mercato non si è resa disponibile alcuna tecnologia nuova che modificherebbe la valutazione preliminare dell’AES. Ogni anno il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione redige un elenco di AES ritenute non accettabili dalle autorità di omologazione, il quale viene messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.»; c) al paragrafo 4, le lettere d) e g) sono soppresse; 5) l’articolo 6 è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni amministrative per la domanda di omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta per quanto riguarda le emissioni »; b) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE di un sistema motore o di una famiglia di motori come unità tecnica distinta e assegna un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione stabilito nell’atto di esecuzione applicabile adottato a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Fatte salve le disposizioni di tale atto di esecuzione, la sezione 3 del numero di omologazione è redatta conformemente all’allegato I, appendice 9, del presente regolamento. (*3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;" c) al paragrafo 1 bis, la lettera b) è soppressa; 6) l’articolo 7 è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: « Domanda di omologazione UE del veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni »; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il fabbricante presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE del veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni. c) al paragrafo 4, le lettere c) e d) sono soppresse; 7) l’articolo 8 è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni amministrative per la domanda di omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni »; b) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni e assegna un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione stabilito nell’atto di esecuzione applicabile adottato a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio. Fatte salve le disposizioni di tale atto di esecuzione, la sezione 3 del numero di omologazione è redatta conformemente all’allegato I, appendice 9, del presente regolamento.»; c) il paragrafo 1 bis è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE a un veicolo dotato di sistema motore omologato riguardo alle emissioni se sono riunite tutte le seguenti condizioni:»; ii) la lettera b) è soppressa; 8) l’articolo 9 è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: « Domanda di omologazione UE del veicolo riguardo alle emissioni »; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il fabbricante presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE del veicolo riguardo alle emissioni.»; 9) l’articolo 10 è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni amministrative per l’omologazione UE del veicolo riguardo alle emissioni »; b) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE del veicolo riguardo alle emissioni e assegna un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione stabilito nell’atto di esecuzione applicabile adottato a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio. Fatte salve le disposizioni di tale atto di esecuzione, la sezione 3 del numero di omologazione è redatta conformemente all’allegato I, appendice 9, del presente regolamento.»; c) il paragrafo 1 bis è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In alternativa alla procedura prevista al paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE a un veicolo riguardo alle emissioni se sono riunite tutte le seguenti condizioni:»; ii) la lettera b) è soppressa; 10) all’articolo 16 il paragrafo 3 è soppresso; 11) all’articolo 17 bis, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni, l’omologazione UE o l’omologazione nazionale a nuovi tipi di veicolo o di motore non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939 della Commissione (*4). In deroga al primo comma, i nuovi tipi di motori ad accensione comandata, motori a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) e i veicoli muniti di tali motori devono rispettare i fattori di conformità massimi consentiti per il numero di particelle di cui all’allegato II, punto 6.3, a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2021, il fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro e il fattore di conformità dell’intervallo di massa della CO2 devono essere riportati a fini di monitoraggio nei risultati della prova di dimostrazione PEMS sul certificato di omologazione. 4.   A decorrere dal 1o gennaio 2022, le autorità nazionali devono considerare non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939, e devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di tali veicoli. In deroga al primo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2024, le autorità nazionali devono considerare non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi muniti di motori ad accensione comandata, motori a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) che non rispettano i fattori di conformità massimi consentiti per il numero di particelle di cui all’allegato II, punto 6.3 e i requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939, e devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, l’immatricolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di tali veicoli. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il fattore di conformità del numero di particelle nell’intervallo di lavoro e il fattore di conformità dell’intervallo di massa della CO2 devono essere riportati a fini di monitoraggio nei risultati della prova di dimostrazione PEMS sul certificato di omologazione. A decorrere dal 1o gennaio 2022 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di motori nuovi non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939. In deroga al terzo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2024 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per veicoli in servizio, le autorità nazionali devono vietare, per motivi attinenti le emissioni, la messa a disposizione sul mercato e l’entrata in servizio di motori nuovi ad accensione comandata, motori nuovi a doppia alimentazione di tipo 1 A e motori nuovi a doppia alimentazione di tipo 1B (in modalità a doppia alimentazione) non conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dal regolamento (UE) 2019/1939. (*4)  Regolamento (UE) 2019/1939, della Commissione, del 7 novembre 2019, c he modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), l’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, la misurazione delle emissioni nelle fasi di avviamento a freddo del motore e l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS) per misurare il numero di particelle, in relazione ai veicoli pesanti (GU L 303 del 25.11.2019, pag. 1).»;" 12) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 13) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 14) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 15) nell’allegato VIII, il punto 5.1.2 è sostituito dal seguente: «5.1.2. L’allegato 12, appendice 1, paragrafo A.1.2.1, del regolamento UNECE n. 49 deve essere inteso come segue: “A.1.2.1. Per ottenere l’estensione di un’omologazione UE di un veicolo riguardo al suo motore, omologato ai sensi del regolamento (UE) n. 595/2009 e del presente regolamento, a un veicolo con massa di riferimento superiore a 2 380 kg ma inferiore a 2 610 kg, il fabbricante deve soddisfare i requisiti relativi alla misurazione delle emissioni di CO2 e al consumo di carburante stabiliti dalle procedure per la prova di tipo 1 delle emissioni di cui all’allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, applicando unicamente le correzioni RCB e del tracciato della velocità. Le emissioni di CO2 sono determinate conformemente alla tabella A6/2 senza tenere conto dei risultati della prova delle emissioni di riferimento, ove durante la prova non sono applicate AES al veicolo e quest’ultimo è considerato VH (Veicolo High). I verbali di prova di cui all’allegato I, appendice 8a, parte I, fino al punto 2.1 compreso, e allegato I, appendice 8b, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, compresi i risultati relativi alle emissioni inquinanti, sono trasmessi alle autorità di omologazione. Il fabbricante fornisce all’autorità di omologazione una dichiarazione firmata attestante che tutte le varianti e le versioni per le quali è richiesta l’estensione sono conformi ai requisiti di emissione per l’omologazione di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 e che la prova di tipo 1 è stata eseguita conformemente al paragrafo precedente. Le omologazioni UE esistenti di un veicolo con una massa di riferimento superiore a 2 380 kg ma inferiore a 2 610 kg, per quanto riguarda il suo motore omologato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009, possono essere estese entro e non oltre la data di applicazione del presente regolamento. Per specifici motori ad accensione spontanea a etanolo (ED95), ai fini del calcolo dei valori del consumo di carburante è utilizzato il seguente rapporto carbonio-idrogeno-ossigeno fisso: C1H2,92O0,46.” »; 16) all’allegato X, dopo il punto 2.4.1.3 è inserito il punto seguente: «2.4.1.4. La norma OBD Euro 6-2 di cui all’allegato I, appendice 6, tabella 1, del regolamento (CE) n. 2017/1151 della Commissione deve essere considerata equivalente al carattere E di cui all’allegato I, appendice 9, tabella 1, del presente regolamento.»; 17) all’allegato XI, appendice 1, nel modello di scheda informativa, i punti da 2 a 2.3 sono soppressi; 18) all’allegato XIII, punto 12, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «La presente appendice si applica quando il fabbricante del veicolo chiede l’omologazione UE di un veicolo munito di motore omologato riguardo alle emissioni ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento.»; 19) l’allegato XVII è soppresso.
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