Art. 1

In vigore dal 7 nov 2019
I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell’informazione per quanto riguarda il modulo 1 «Imprese e società dell’informazione» e il modulo 2 «Individui, famiglie e società dell’informazione» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono specificati negli allegati I e II del presente regolamento.
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