Art. 1

In vigore dal 6 nov 2019
L’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione è sostituito dal seguente: «2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente: Società EUR/tonnellata di peso netto del prodotto Codice addizionale TARIC Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 531,2 A886 Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang 361,4 A887 Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang 499,9 C528 Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province 489,7 A888 Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell’allegato 499,6 A889 Tutte le altre società 531,2 A999»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2019/1860 — Testo vigente | Portale Normativo