Art. 1
In vigore dal 6 nov 2019
L’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione è sostituito dal seguente:
«2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente:
Società
EUR/tonnellata di peso netto del prodotto
Codice addizionale TARIC
Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang
531,2
A886
Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang
361,4
A887
Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang
499,9
C528
Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province
489,7
A888
Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell’allegato
499,6
A889
Tutte le altre società
531,2
A999»
Storico versioni
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