Art. 1

Coefficiente di produzione standard e produzione standard totale dell’azienda

In vigore dal 31 ott 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato: 1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Coefficiente di produzione standard e produzione standard totale dell’azienda 1.   Il metodo di calcolo per determinare il coefficiente di produzione standard di ogni attività produttiva di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e la procedura di raccolta dei dati corrispondenti sono stabiliti negli allegati IV e VI del presente regolamento. Il coefficiente di produzione standard delle diverse attività produttive dell’azienda di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 è determinato per le variabili vegetali e animali elencate nell’allegato IV, parte B.I, del presente regolamento e per ciascuna unità geografica di cui all’allegato VI, punto 2, lettera b), del presente regolamento. 2.   La produzione standard totale di un’azienda si ottiene moltiplicando il coefficiente di produzione standard di ciascuna variabile vegetale e animale per il numero di unità corrispondenti.»; 2) all’articolo 11 è aggiunto il secondo comma seguente: «Gli uffici contabili e i servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili sono responsabili della debita compilazione tempestiva delle schede aziendali affinché gli organi di collegamento possano presentarle entro i termini di cui all’articolo 14, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.»; 3) all’articolo 13 sono aggiunti il terzo, quarto e quinto comma seguenti: «La retribuzione forfettaria concorre ai costi della debita compilazione delle schede aziendali e dei miglioramenti della tempistica, dei processi, dei sistemi e delle procedure di consegna dei dati e della qualità complessiva delle schede aziendali, in particolare da parte degli uffici contabili e dei servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili a tale riguardo. La retribuzione forfettaria versata agli Stati membri per il numero ammissibile di schede aziendali debitamente compilate trasmesse alla Commissione diventa una risorsa dello Stato membro e non più dell’Unione. La copertura dei costi relativi alla costituzione e al funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento è responsabilità degli Stati membri.»; 4) all’articolo 14, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l’esercizio contabile 2018, di 5 EUR per gli esercizi contabili 2019 e 2020 e di 10 EUR a decorrere dall’esercizio contabile 2021, qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all’articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro 40 giorni lavorativi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati.»; 5) gli allegati I, II, IV, VI e VIII sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento.
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