Art. 1

Omologazione CE di apparecchiature e dispositivi aerodinamici in quanto entità tecniche indipendenti

In vigore dal 31 ott 2019
Il regolamento (UE) n. 1230/2012 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi con riferimento alle loro masse e dimensioni, nonché di talune entità tecniche indipendenti destinate a tali veicoli.»; 2) l’ è così modificato: a) i paragrafi 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti: «25) “interasse”: a) nel caso di veicoli a motore e rimorchi a timone, la distanza orizzontale tra il centro del primo e dell’ultimo asse; b) nel caso di rimorchi ad asse centrale, semirimorchi e rimorchi a timone rigido, la distanza tra l’asse verticale del dispositivo di traino e il centro dell’ultimo asse; 26) “distanza tra gli assi”: la distanza tra due assi consecutivi; nel caso di rimorchi ad asse centrale, semirimorchi e rimorchi a timone rigido, la prima distanza tra gli assi è data dalla distanza orizzontale tra l’asse verticale del punto di aggancio anteriore e il centro del primo asse;» b) il paragrafo 33 è sostituito dal seguente: «33) “raggio di curvatura posteriore”: la distanza tra il punto iniziale e l’effettivo punto più esterno della parte posteriore di un veicolo quando il veicolo viene manovrato nelle condizioni di cui all’allegato I, parte B, sezione 8 o parte C, sezione 7;»; c) è aggiunto il seguente punto 41: «41) “apparecchiature e dispositivi aerodinamici”: apparecchiature o dispositivi progettati per ridurre la resistenza aerodinamica dei veicoli stradali, ad eccezione delle cabine allungate.»; 3) sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis Omologazione CE di apparecchiature e dispositivi aerodinamici in quanto entità tecniche indipendenti 1.   Il costruttore, o il suo rappresentante, presenta all’autorità di omologazione la domanda di omologazione CE per un’apparecchiatura aerodinamica o un dispositivo aerodinamico in quanto entità tecnica indipendente. La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell’allegato V, parte C. 2.   Se i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento sono soddisfatti, l’autorità di omologazione concede un’omologazione CE di entità tecnica indipendente e rilascia un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Uno Stato membro non attribuisce lo stesso numero a un altro tipo di entità tecnica indipendente. 3.   Ai fini del paragrafo 2, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all’allegato V, parte D. Articolo 4 ter Marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti Ogni entità tecnica indipendente conforme a un tipo per il quale è stata rilasciata l’omologazione CE di entità tecnica indipendente ai sensi del presente regolamento reca un marchio di omologazione CE di entità tecnica indipendente di cui all’allegato V, parte E.»; 4) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 5) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1892:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo