Art. 1

In vigore dal 31 ott 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è così modificato: (1) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per i veicoli di fine serie di cui all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE, e per i veicoli di categoria N1 con una massa di riferimento compresa tra 2 380 e 2 610 kg per i quali, riguardo ai loro motori, le omologazioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 sono state estese, conformemente all’, quarto comma, di tale regolamento («veicoli di categoria N1 derivati da veicoli pesanti»), i valori CO2 NEDC misurati e, se disponibili, i valori CO2 NEDC.»; (2) L’articolo 4 è così modificato: a) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis   Per i veicoli di categoria N1 derivati da veicoli pesanti immatricolati nel 2020 i cui valori delle emissioni di CO2 sono stati determinati conformemente al regolamento UNECE n. 101, di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011 nella sua versione del 31 gennaio 2014, si applica quanto segue: a) Se entro il 31 dicembre 2020 è concessa un’estensione dell’omologazione a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 e se il valore di CO2 WLTP è stato determinato conformemente al regolamento (UE) 2017/1151, in combinato disposto con l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011, detto valore di CO2 WLTP è attribuito al veicolo di categoria N1 derivato da veicoli pesanti immatricolato nel 2020, purché il codice del tipo, della variante e della versione di tale veicolo sia uguale a quello riportato nel certificato di omologazione dell’estensione in questione. Il costruttore trasmette alla Commissione, entro il 28 febbraio 2021, una copia del certificato di conformità di ciascun veicolo di cui al presente punto: i) numero di identificazione del veicolo; ii) codice del tipo, della variante e della versione; iii) numero di omologazione, compreso il numero di estensione; iv) una copia del certificato di omologazione. b) Se l’omologazione a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 non è estesa entro il 31 dicembre 2020, a ciascun veicolo di categoria N1 derivato da veicoli pesanti considerato è attribuito il valore CO2 WLTP seguente: in cui, NEDCind è il valore di CO2 NEDC misurato del singolo veicolo nel 2020; NEDC2020 sono le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore nel 2020, determinate a norma del presente regolamento, calcolate conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (UE) 2019/631, senza tener conto dei risparmi di CO2 derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 dello stesso regolamento; WLTP2020 sono le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore nel 2020, determinate a norma del regolamento (UE) 2017/1151 o della lettera a) del presente paragrafo, calcolate conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (UE) 2019/631, senza tener conto dei risparmi di CO2 derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 dello stesso regolamento. I valori NEDC2020 e WLTP2020 includono solo i veicoli il cui valore CO2 WLTP è determinato a norma del regolamento (UE) 2017/1151 o della lettera a) del presente paragrafo. Il costruttore trasmette alla Commissione, entro il 28 febbraio 2021, una copia del certificato di conformità di ciascun veicolo di cui al presente punto. Se il costruttore non fornisce le informazioni e i documenti di cui alle lettere a) e b), il valore CO2 WLTP per i veicoli considerati è attribuito a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.» b) Il paragrafo 2 è così modificato: i) il comma introduttivo è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda i veicoli di fine serie che non sono stati omologati a norma del regolamento (UE) 2017/1151 ma che sono immatricolati nel 2020, i seguenti valori di CO2 WLTP vengono attribuiti a ciascun veicolo immatricolato:» ii) è aggiunto il comma seguente: «Per quanto riguarda i veicoli di fine serie immatricolati nel 2021 e nel 2022, i valori di CO2 WLTP da attribuire a ciascuno di questi veicoli sono quelli determinati conformemente al paragrafo 1 bis, lettera b), del presente articolo.» (3) L’articolo 6 bis è così modificato: a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «I costruttori calcolano le emissioni di CO2 in ciclo misto o, se del caso, le emissioni di CO2 in ciclo misto ponderate, definite come MCO2, misurate, per ogni veicolo commerciale leggero immatricolato nel 2020 mediante le equazioni seguenti: a) per i veicoli dotati esclusivamente di motori a combustione interna: l’equazione che consente di calcolare MCO2-ind, di cui all’allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui i termini MCO2-H e MCO2-L, per la famiglia di interpolazione considerata, sono sostituiti dai valori MCO2,C,5 (ciclo misto) tratti dalle voci 2.5.1.1.3 (veicolo H) e 2.5.1.2.3 (veicolo L) del certificato di omologazione CE, conformemente al modello di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151; b) per i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV): l’equazione: MCO2-misurate = MCO2-L,C,5 + Kind x (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5) in cui, MCO2-L,C,5 è il valore MCO2,C,5 (ciclo misto) per la famiglia di interpolazione considerata, tratto dalla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE, conformemente al modello di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151; Kind è il coefficiente di interpolazione del singolo veicolo considerato nel ciclo di prova WLTP applicabile, come specificato all’allegato XXI, suballegato 8, punto 4.5.3, del regolamento (UE) 2017/1151; MCO2-H,C,5 è il valore MCO2,C,5 (ciclo misto) per la famiglia di interpolazione considerata, tratto dalla voce 2.5.1.1.3 del certificato di omologazione CE, conformemente al modello di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151. c) Per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV): l’equazione: MCO2-misurate = MCO2-L,C,5 + Kind x (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5) in cui MCO2-L,C,5, MCO2-H,C,5 per la famiglia di interpolazione considerata, sono determinati secondo la formula di cui all’allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui il termine Mi,CDj è sostituito dal valore MCO2,CD (ciclo misto) tratto dalla voce 2.5.3.2 del certificato di omologazione CE per i veicoli H o L, a seconda dei casi, e il termine Mi,CS è sostituito dal valore MCO2,C,5 (ciclo misto) tratto dalla voce 2.5.3.1 del certificato di omologazione CE per i veicoli H, L o M, a seconda dei casi; Kind è il coefficiente di interpolazione del singolo veicolo considerato nel ciclo di prova WLTP applicabile, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, punto 4.5.3, del regolamento (UE) 2017/1151. b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis   Qualora alle voci 2.5.1.1.3., 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 o 2.5.3.2 di un certificato di omologazione CE siano riportati più valori di misurazione, ai fini della presente disposizione i valori MCO2,C,5 o MCO2,CD, di cui al paragrafo 1, sono determinati nel modo seguente: a) nel caso di una sola misurazione: il valore in ciclo misto riportato per la prova 1; b) nel caso di due misurazioni: la media dei due valori in ciclo misto riportati per le prove 1 e 2; c) nel caso di tre misurazioni: la media dei tre valori in ciclo misto riportati per le prove 1, 2 e 3.»; (4) L’allegato I è così modificato: a) al punto 2.1, l’ultima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente: «Per quanto riguarda i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV), i valori CO2 NEDC da utilizzare come riferimento ai fini della sezione 3 sono determinati mediante prove fisiche sul veicolo e non sulla base di simulazioni effettuate con lo strumento di correlazione. Le misurazioni fisiche sono effettuate conformemente alle disposizioni pertinenti relative alle prove fisiche sul veicolo di cui al presente allegato. I dati di input per le prove fisiche sul veicolo sono determinati e trasmessi all’autorità di omologazione o, se del caso, al servizio tecnico, conformemente al punto 2.4.»; b) al punto 2.2 bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) La correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO2 a norma dell’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, e dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151, si applica a tutti questi risultati di prova, fatte salve le disposizioni di cui all’allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, punto 3.4.4, lettera a), e all’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, lettera a), di detto regolamento;»; c) al punto 2.4, la tabella 1 è così modificata: i) alla voce 24, il testo nella seconda colonna sotto «Parametri di input per lo strumento di correlazione» è sostituito da «Capacità della batteria di servizio»; ii) le voci da 38 a 41 sono sostituite dalle voci seguenti 38 Valore CO2 WLTP fase 1 (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV) gCO2/km voce 2.1.1.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151 Allegato I, appendice 8 bis, Valore MCO2,p,1 misurato non corretto della fase bassa 39 Valore CO2 WLTP fase 2 (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV) gCO2/km Idem Valore MCO2,p,1 misurato non corretto della fase media 40 Valore CO2 WLTP fase 3 (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV) gCO2/km Idem Valore MCO2,p,1 misurato non corretto della fase alta 41 Valore CO2 WLTP fase 4 (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV) gCO2/km Idem Valore MCO2,p,1 misurato non corretto della fase altissima iii) alla voce 60, il testo nella seconda colonna sotto «Parametri di input per lo strumento di correlazione» è sostituito da «Corrente dell’alternatore WLTP (convertitore CC/CC - lato bassa tensione - per veicoli NOVC e OVC-HEV)»; iv) alla voce 61, il testo nella seconda colonna sotto «Parametri di input per lo strumento di correlazione» è sostituito da «Corrente della batteria di servizio»; v) la voce 75 è soppressa; vi) la voce 77 è sostituita dalla seguente: 77 Valore CO2 WLTP misurato e corretto (valore in modalità charge-sustaining nel caso di veicoli NOVC e OVC-HEV) per il veicolo H e/o L g/km Allegato I, appendice 8 bis, voce 2.1.1.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151 Emissioni di CO2 in ciclo misto misurate per il veicolo H o L dopo tutte le correzioni applicabili, MCO2,C,5 . Se si eseguono 2 o 3 prove WLTP, si devono trasmettere tutti i risultati misurati (ad eccezione dei risultati per i veicoli NOVC e OVC-HEV per i quali va fornito solo il valore di omologazione finale). vii) sono aggiunte le seguenti voci da 79 a 101: 79 Risultati (ciclo misto) della WLTP per le emissioni di CO2 in modalità charge-depleting gCO2/km Allegato I, appendice 4, punto 2.5.3.2, del regolamento (UE) 2017/1151 Valori in ciclo misto MCO2,CD delle emissioni massiche di CO2 in modalità charge-depleting (valori medi nel caso si effettuino 2 o 3 prove) per la prova di tipo I, calcolati conformemente all’allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.2, del regolamento (UE) 2017/1151 (solo OVC-HEV) 80 Emissioni di CO2 in ciclo misto ponderate in funzione del fattore di utilizzazione WLTP (misurate) gCO2/km Calcolate conformemente all’allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151 Risultati in ciclo misto ponderati e calcolati (misurati) di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento (solo OVC-HEV) 81 Emissioni di CO2 in ciclo misto ponderate in funzione del fattore di utilizzazione WLTP (dichiarate) gCO2/km Voce 2.5.3.3 del certificato di omologazione CE Risultati in ciclo misto ponderati e calcolati (dichiarati) tratti dalla voce 2.5.3.3 del certificato di omologazione CE (solo OVC-HEV). 82 Autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica (EAER) WLPT in ciclo misto. km Voce 2.5.3.7.2 (EAER) del certificato di omologazione CE Autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica in ciclo misto (EAER) (solo OVC-HEV) 83 Numero indice del ciclo di transizione — Allegato I, appendice 8 bis, voce 2.1.1.4.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151 Per i veicoli OVC-HEV indicare il numero indice del ciclo di transizione 84 Variazione di energia elettrica relativa REECi di ciascuna prova in modalità charge-depleting — Calcolata conformemente all’allegato XXI, suballegato 8, punto 3.2.4.5.2, del regolamento (UE) 2017/1151 Indicare il REECi di ciascuna prova in modalità charge-depleting 85 Emissioni di CO2 NEDC in modalità charge-sustaining (dichiarate, condizione B) gCO2/km Scheda informativa (allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151) (per NOVC-HEV, voce 3.5.7.2.1; per OVC-HEV, voce 3.5.7.2.2) Dichiarazione OEM per i NOVC-HEV: valore di CO2 NEDC in ciclo misto dichiarato; per gli OVC-HEV: emissioni massiche di CO2 in ciclo misto dichiarate in modalità charge-sustaining (NEDC, condizione B). 86 Emissioni di CO2 NECD in modalità charge-depleting (dichiarate, condizione A) gCO2/km Scheda informativa (allegato I, appendice 3, voce 3.5.7.2.3, del regolamento (UE) 2017/1151) Emissioni di CO2 in ciclo misto in modalità charge-depleting, dichiarazione OEM (unicamente OVC-HEV) 87 Emissioni di CO2 in ciclo misto NEDC ponderate (dichiarate) gCO2/km Dichiarazione OEM Dichiarazione OEM (solo OVC-HEV) 88 Autonomia elettrica NEDC per i veicoli OVC-HEV (dichiarata) km Dichiarazione OEM Dichiarazione OEM (solo OVC-HEV) 89 Fattore KCO2 per la correzione in modalità charge-sustaining (g/km)/(Wh/km) Allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 2.3.2, del regolamento (UE) 2017/1151 Coefficiente di correzione RCB delle emissioni massiche di CO2 per i NOVC e gli OVC-HEV 90 Configurazione del veicolo ibrido (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (***) — Il veicolo è dotato di una macchina elettrica utilizzata per la propulsione del veicolo e la produzione di energia elettrica nella posizione P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4, o una combinazione di queste? Dichiarazione OEM 91 Potenza di uscita massima di ciascuna macchina elettrica (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (***) kW Allegato I, appendice 3, punto 3.3.1.1.1, del regolamento (UE) 2017/1151 Dichiarazione OEM 92 Coppia prodotta massima di ciascuna macchina elettrica (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (***) Nm Dichiarazione OEM 93 Per ciascuna macchina elettrica, il rapporto tra la velocità di rotazione della macchina elettrica e la velocità di rotazione di riferimento (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3 o P4) (***) — Dichiarazione OEM 94 Capacità del REESS di trazione Ah Allegato I, appendice 3, punto 3.3.2.3, del regolamento (UE) 2017/1151 Dichiarazione OEM 95 Corrente del REESS di trazione A Allegato XXI, suballegato 8, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151 Valori della serie temporale a 20 Hz usati per le prove, ricampionati a 1 Hz 96 Tipo di tecnologia del REESS di trazione - Allegato I, appendice 8 bis, punto 1.1.10, delregolamento (UE) 2017/1151 Dichiarazione OEM 97 Stato della carica iniziale del REESS di trazione % Dichiarazione OEM 98 Numero di celle del REESS Allegato I, appendice 3, punto 3.3.2.1, del regolamento (UE) 2017/1151 Dichiarazione OEM 99 Valore nominale/serie temporale del REESS di trazione V Allegato XXI, suballegato 8, appendice 3, del regolamento (UE) 2017/1151 Valori nominali o serie temporali utilizzati per la prova (come minimo 20 Hz) 100 Funzione di coasting (veleggiamento) con motore a regime minimo — S/N Il veicolo è dotato della funzione di coasting con motore a regime minimo (che consente al motore di funzionare al minimo quando il veicolo avanza per inerzia per risparmiare carburante)? 101 Funzione di coasting (veleggiamento) con motore spento — S/N Il veicolo è dotato della funzione di coasting a motore spento (che consente al motore di spegnersi quando il veicolo avanza per inerzia per risparmiare carburante)? d) al punto 4.2.1.4.2, secondo comma, è aggiunta la seguente frase: «Per quanto riguarda la lettera d), quando i coefficienti di resistenza all’avanzamento per la famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento sono stati determinati a norma del punto 2.3.8.2.1, lettera a), i coefficienti di resistenza all’avanzamento di ciascun veicolo possono essere determinati mediante le formule di cui al punto 4.2.1.5, secondo comma.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2019/1839 — Testo vigente | Portale Normativo