Art. 1

In vigore dal 30 ott 2019
L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato: (1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»; (2) alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».
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