Art. 1
In vigore dal 30 ott 2019
L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
(1)
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
(2)
alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:1829:oj#art-1