Art. 1

In vigore dal 29 ott 2019
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: 1) all’articolo 25, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Qualora, a norma dell’allegato VIII, il notificante crei un identificatore unico di formula, questo è incluso nelle informazioni supplementari sull’etichetta in conformità alle disposizioni della parte A, sezione 5, di tale allegato.»; 2) all’articolo 29 è inserito il seguente paragrafo: «4 bis.   Qualora, a norma dell’allegato VIII, crei un identificatore unico di formula, il notificante può, anziché includerlo nelle informazioni supplementari, decidere di riportarlo secondo un’altra modalità consentita dalla parte A, sezione 5, di tale allegato.»; 3) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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