Art. 1
Possibilità di pesca
In vigore dal 24 ott 2019
Possibilità di pesca
Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna:
16
unità
Francia:
12
unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna:
5
unità
Portogallo:
1
unità
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