Art. 1
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito
In vigore dal 24 ott 2019
Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:
1)
all’articolo 18 bis, la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
2)
all’articolo 38 bis, la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
3)
l’articolo 38 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 38 ter
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito
I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione conformemente alle condizioni di cui ai regolamenti del Consiglio che fissano possibilità di pesca per il 2019 e il 2020, a condizione che le possibilità di pesca combinate fissate sia dall’Unione che dal Regno Unito siano in linea con la gestione sostenibile degli stock in questione conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013.»;
4)
all’articolo 38 quater, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
se del caso, il Regno Unito dispone di possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 38 ter.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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