Art. 2
Entrata in vigore
In vigore dal 24 ott 2019
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Tuttavia, il presente regolamento non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data successiva a quella in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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