Art. 1

Cooperazione in materia di vigilanza tra autorità competenti e Aesfem riguardo alle CCP autorizzate

In vigore dal 23 ott 2019
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato: 1) all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le CCP autorizzate in conformità dell’articolo 17 o riconosciute in conformità dell’articolo 25 e, rispettivamente, la data di autorizzazione o riconoscimento, con indicazione delle CCP che sono autorizzate o riconosciute ai fini dell’obbligo di compensazione;»; 2) all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora, in cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali i servizi o le attività aggiuntivi a cui una CCP intenda estendere il proprio ambito operativo non sono coperti dall’autorizzazione iniziale e richiedono pertanto un’estensione dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e specificano altresì la procedura volta a consultare il collegio istituito a norma dell’articolo 18 per stabilire se tali condizioni siano o meno soddisfatte. L’Aesfem presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 2 gennaio 2021. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 3) all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente accerta che la stessa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Al ricevimento di tali informazioni supplementari, l’autorità competente trasmette immediatamente queste ultime all’Aesfem e al collegio istituito in conformità all’articolo 18, paragrafo 1. Una volta accertato che la domanda è completa, l’autorità competente ne dà comunicazione alla CCP richiedente, ai membri del collegio e all’Aesfem.»; 4) l’articolo 18 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità dell’articolo 17, l’autorità competente della CCP istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 e 54.»; b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 2, lettere a) e b);»; c) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell’arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP di cui all’articolo 42 del presente regolamento, compresa, se del caso, la BCE nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;" d) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «c bis) le autorità competenti responsabili per la vigilanza dei partecipanti diretti della CCP diverse da quelle di cui alla lettera c), previo consenso dell’autorità competente della CCP. Tali autorità competenti richiedono il consenso dell’autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell’impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro. Qualora non accolga la richiesta, l’autorità competente della CCP ne espone per iscritto le ragioni in modo completo e dettagliato.»; e) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «i) le banche centrali che emettono le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP diverse da quelle di cui alla lettera h), previo consenso dell’autorità competente della CCP. Tali banche centrali di emissione richiedono il consenso dell’autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell’impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla rispettiva valuta di emissione. Qualora non accolga la richiesta, l’autorità competente della CCP fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto.»; f) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «L’autorità competente della CCP pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri del collegio. L’autorità competente della CCP aggiorna tale elenco senza indebito ritardo dopo ogni modifica della composizione del collegio. L’autorità competente della CCP notifica tale elenco all’Aesfem entro trenta giorni di calendario dall’istituzione del collegio o dalla modifica della sua composizione. Dopo il ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente della CCP, l’Aesfem pubblica sul proprio sito web senza indebito ritardo l’elenco dei membri di tale collegio.»; g) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.»; h) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tale accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue: i) le procedure di voto di cui all’articolo 19, paragrafo 3; ii) le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio; iii) la frequenza delle riunioni del collegio; iv) il formato e la portata delle informazioni che devono essere fornite dall’autorità competente della CCP ai membri del collegio, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite a norma dell’articolo 21, paragrafo 4; v) gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio; vi) le modalità di comunicazione tra i membri del collegio. L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’autorità competente della CCP o ad un altro membro del collegio.»; i) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l’Unione, l’Aesfem elabora, in cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera h), sono da considerare le principali e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5. L’Aesfem presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 2 gennaio 2021. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 5) l’articolo 19 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Nei casi in cui il collegio fornisce un parere ai sensi del presente regolamento, su richiesta di qualsiasi membro del collegio e previa adozione a maggioranza del collegio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, tale parere, oltre a indicare se la CCP è conforme al presente regolamento, può includere raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza. Nei casi in cui il collegio può fornire un parere, qualsiasi banca centrale di emissione che è membro del collegio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere h) e i), può adottare raccomandazioni relative alla valuta che emette.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Se è membro del collegio in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), la BCE dispone di due voti. I membri del collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), c bis) e i), non hanno diritto di voto sui pareri del collegio.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Fatta salva la procedura prescritta all’articolo 17, l’autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza. Se l’autorità competente della CCP non concorda con il parere del collegio, comprese le raccomandazioni ivi contenute volte a colmare lacune nelle procedure di gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni.»; 6) l’articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo il ruolo del collegio, le autorità competenti di cui all’articolo 22 riesaminano le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento e valutano i rischi, che comprendono almeno i rischi finanziari e operativi, ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l’accuratezza del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto in particolare delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività nonché dell’interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari delle CCP interessate. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno. Le CCP sono soggette a ispezioni in loco. Su richiesta dell’Aesfem, le autorità competenti possono invitare il personale dell’Aesfem a partecipare alle ispezioni in loco. L’autorità competente può trasmettere all’Aesfem tutte le informazioni ricevute dalle CCP durante o in relazione alle ispezioni in loco.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Entro il 2 gennaio 2021, al fine di garantire uniformità in termini di formato, frequenza e accuratezza del riesame effettuato dalle autorità competenti nazionali a norma del presente articolo, l’Aesfem emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente, in un modo che sia adeguato alle dimensioni, alla struttura e all’organizzazione interna delle CCP e alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, le procedure e metodologie comuni applicabili al processo di riesame e valutazione prudenziale di cui ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.»; 7) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 23 bis Cooperazione in materia di vigilanza tra autorità competenti e Aesfem riguardo alle CCP autorizzate 1.   L’Aesfem assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero. 2.   Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 7, 8, 14, 15, da 29 a 33, 35, 36 e 54, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione all’Aesfem. Le autorità competenti possono altresì sottoporre progetti di decisione all’Aesfem prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell’articolo 22, paragrafo 1. 3.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di un progetto di decisione presentato conformemente al paragrafo 2 in relazione a un articolo specifico, l’Aesfem fornisce all’autorità competente un parere riguardo a detto progetto di decisione qualora ciò sia necessario per promuovere un’applicazione uniforme e coerente di tale articolo. Se il progetto di decisione sottoposto all’Aesfem in conformità del paragrafo 2 rivela una mancanza di convergenza o coerenza nell’applicazione del presente regolamento, l’Aesfem emana orientamenti o raccomandazioni al fine di promuovere la necessaria uniformità o coerenza nell’applicazione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   Qualora l’Aesfem adotti un parere conformemente al paragrafo 3, l’autorità competente lo tiene in debita considerazione e informa l’Aesfem di ogni successiva azione o inazione. Se non concorda con il parere dell’Aesfem, l’autorità competente presenta osservazioni a quest’ultima in merito a ogni eventuale deviazione significativa da tale parere.»; 8) l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Situazioni di emergenza L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa l’Aesfem, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità interessate, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.»; 9) è inserito il capo seguente: « CAPO 3 bis Comitato di vigilanza delle CCP Articolo 24 bis Comitato di vigilanza delle CCP 1.   L’Aesfem istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini della preparazione dei progetti di decisione per adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza nonché dell’assolvimento dei compiti di cui ai paragrafi 7, 9 e 10 del presente articolo (“comitato di vigilanza delle CCP”). 2.   Il comitato di vigilanza delle CCP è composto: a) dal presidente, con diritto di voto; b) da due membri indipendenti, con diritto di voto; c) dalle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 22 del presente regolamento che dispongono di una CCP autorizzata, con diritto di voto; qualora uno Stato membro abbia designato varie autorità competenti, ciascuna delle autorità competenti designate di detto Stato membro può decidere di nominare un rappresentante ai fini della partecipazione ai sensi della presente lettera; tuttavia, per le procedure di voto di cui all’articolo 24 quater, i rappresentanti dei rispettivi Stati membri sono considerati complessivamente un solo membro con diritto di voto; d) le banche centrali di emissione seguenti: i) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP di paesi terzi, ai fini della preparazione di tutte le decisioni relative agli articoli di cui al paragrafo 10 del presente articolo in relazione alle CCP di classe 2 e all’articolo 25, paragrafo 2 bis, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto; ii) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP autorizzate in conformità dell’articolo 14, nel quadro delle discussioni relative al paragrafo 7, lettera b), e al paragrafo 7, lettera c), punto iv), del presente articolo, le banche centrali di emissione delle valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto. La partecipazione ai fini dei punti i) e ii) è accordata automaticamente su presentazione di un’unica domanda indirizzata per iscritto al presidente. 3.   Il presidente può invitare a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, se appropriato e necessario, membri dei collegi di cui all’articolo 18. 4.   Le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP sono convocate dal suo presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri con diritto di voto. Il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce almeno cinque volte l’anno. 5.   Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP sono professionisti indipendenti impiegati a tempo pieno. Sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia di compensazione, di post-negoziazione, di vigilanza prudenziale e di materie finanziarie, nonché all’esperienza pertinente in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP, tramite una procedura di selezione aperta. Prima della nomina del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, ed entro un mese dalla selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza che presenta al Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati rispettoso dell’equilibrio di genere, il Parlamento europeo, dopo aver ascoltato i candidati selezionati, li approverà o li respingerà. Se il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni o è stato riconosciuto responsabile di gravi illeciti, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo dall’incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che ritengono soddisfatte le condizioni per rimuovere dall’incarico il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP; la Commissione risponde a tale comunicazione. Il mandato del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta. 6.   Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non ricoprono alcuna carica a livello nazionale, dell’Unione o internazionale. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organi dell’Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP nello svolgimento dei loro compiti. Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, terminato l’incarico, sono tenuti ad osservare i doveri di onestà e discrezione nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi. 7.   In relazione alle CCP che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 14 del presente regolamento, il comitato di vigilanza delle CCP, ai fini dell’articolo 23 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, prepara decisioni e assolve i compiti affidati all’Aesfem dall’articolo 23 bis, paragrafo 3, del presente regolamento e dalle lettere seguenti: a) con periodicità almeno annuale, conduce un’analisi inter pares delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010; b) con periodicità almeno annuale, avvia e coordina in tutta l’Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010; c) promuove le discussioni e gli scambi periodici tra le autorità competenti designate in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento: i) sulle pertinenti attività di vigilanza e sulle decisioni che sono state adottate dalle autorità competenti di cui all’articolo 22 nell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento in ordine all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP stabilite nel loro territorio; ii) sui progetti di decisione sottoposti da un’autorità competente all’Aesfem conformemente all’articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma; iii) sui progetti di decisione sottoposti volontariamente da un’autorità competente all’Aesfem conformemente all’articolo 23 bis, paragrafo 2, secondo comma; iv) sui pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell’articolo 14 o dei loro partecipanti diretti; d) è informato e discute in merito a tutti i pareri e le raccomandazioni adottati dai collegi a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, al fine di contribuire al funzionamento coerente e uniforme dei collegi e di promuovere la coerenza nell’applicazione del presente regolamento presso gli stessi. Ai fini del primo comma, lettere da a) a d), le autorità competenti forniscono all’Aesfem tutte le informazioni e la documentazione pertinenti senza indebito ritardo. 8.   Se le attività o lo scambio di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), rivelano una mancanza di convergenza e coerenza nell’applicazione del presente regolamento, l’Aesfem emana le raccomandazioni e gli orientamenti necessari in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 o i pareri in conformità dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se una valutazione ai sensi del paragrafo 7, lettera b), rivela carenze nella resilienza di una o più CCP, l’Aesfem formula le necessarie raccomandazioni ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 9.   Inoltre, il comitato di vigilanza delle CCP può: a) in base alle sue attività di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), chiedere al consiglio delle autorità di vigilanza di prendere in esame la necessità che l’Aesfem adotti orientamenti, raccomandazioni e pareri per affrontare una mancanza di convergenza e coerenza nell’applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti e i collegi. Il consiglio delle autorità di vigilanza valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata; b) presentare pareri al consiglio delle autorità di vigilanza sulle decisioni da adottare in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010, ad eccezione delle decisioni di cui agli articoli 17 e 19 di tale regolamento, relativamente ai compiti attribuiti alle autorità competenti di cui all’articolo 22 del presente regolamento. 10.   In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP prepara progetti di decisione che devono essere adottati dal consiglio delle autorità di vigilanza e assolve i compiti affidati all’Aesfem negli articoli 25, 25 bis, 25 ter, da 25 septies a 25 octodecies e 85, paragrafo 6. 11.   In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP condivide con il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater gli ordini del giorno delle sue riunioni prima che queste abbiano luogo, i verbali delle riunioni, i progetti di decisioni completi che sottopone al consiglio delle autorità di vigilanza e le decisioni finali adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza. 12.   Il comitato di vigilanza delle CCP è coadiuvato da apposito personale dell’Aesfem in possesso di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza, il al fine di: a) preparare le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP; b) realizzare le analisi necessarie al comitato di vigilanza delle CCP per l’assolvimento dei suoi compiti; c) sostenere il comitato di vigilanza delle CCP nella cooperazione internazionale a livello amministrativo. 13.   Ai fini del presente regolamento, l’Aesfem provvede alla separazione strutturale tra il comitato di vigilanza delle CCP e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 24 ter Consultazione delle banche centrali di emissione 1.   Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 in relazione alle CCP di classe 2, il comitato di vigilanza delle CCP consulta le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f). Ciascuna banca centrale di emissione può comunicare una risposta. La risposta è ricevuta entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo ai progetti di decisioni a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato di vigilanza delle CCP prende debitamente in esame le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione. 2.   Qualora il comitato di vigilanza delle CCP non tenga conto, nel suo progetto di decisione, delle modifiche proposte da una banca centrale di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP ne informa la banca centrale di emissione interessata, per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle modifiche proposte da tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da tali modifiche. Il comitato di vigilanza delle CCP presenta al consiglio delle autorità di vigilanza le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione e le ragioni per le quali non ne ha tenuto conto unitamente al suo progetto di decisione. 3.   Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma degli articoli 25, paragrafo 2 quater, e 85, paragrafo 6, il comitato di vigilanza delle CCP chiede l’accordo delle banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), per questioni relative alle rispettive valute di emissione. L’accordo di ciascuna banca centrale di emissione si considera ottenuto a meno che la banca centrale di emissione proponga modifiche o sollevi obiezioni entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, una banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Qualora una banca centrale di emissione proponga modifiche riguardo a questioni relative alla rispettiva valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP può presentare al consiglio delle autorità di vigilanza solamente il progetto di decisione modificata per quanto riguarda tali questioni. Qualora una banca centrale di emissione sollevi obiezioni riguardo a questioni relative alla relativa valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP non include tali questioni nel progetto di decisione che presenta al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione. Articolo 24 quater Processo decisionale in seno al comitato di vigilanza delle CCP Il comitato di vigilanza delle CCP adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante. Articolo 24 quinquies Processo decisionale in seno al consiglio delle autorità di vigilanza Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 25, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5, dell’articolo 25 septdecies, dell’articolo 85, paragrafo 6, e dell’articolo 89, paragrafo 3 ter del presente regolamento, e in aggiunta solo per le CCP di classe 2 a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 del presente regolamento, il consiglio delle autorità di vigilanza decide su tali progetti di decisioni in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro dieci giorni lavorativi. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma di articoli diversi da quelli di cui al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza decide in merito a tali progetti di decisioni in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro tre giorni lavorativi. Articolo 24 sexies Responsabilità 1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP a rendere una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP rendono tale dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e rispondono a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia fatta richiesta. 2.   Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scritta sulle principali attività del comitato di vigilanza delle CCP, su richiesta e almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1. 3.   Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP comunicano per iscritto tutte le informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su base puntuale e in forma riservata. Tale relazione non contiene informazioni riservate relative alle singole CCP.»; 10) l’articolo 25 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le CCP stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione solo se sono riconosciute dall’Aesfem.»; b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «e) la CCP non è stata considerata di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica a norma del paragrafo 2 bis ed è pertanto una CCP di classe 1.»; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis. L’Aesfem determina, previa consultazione del CERS e delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), se una CCP di un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2) tenendo conto di tutti i criteri seguenti: a) la natura, le dimensioni e la complessità delle attività della CCP nell’Unione e al di fuori dell’Unione nella misura in cui le sue attività possono avere un impatto sistemico sull’Unione o su uno o più dei suoi Stati membri, compreso: i) il valore in termini aggregati e in ciascuna valuta dell’Unione delle operazioni compensate dalla CCP, o l’esposizione aggregata della CCP che esercita attività di compensazione nei confronti dei suoi partecipanti diretti e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, dei loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione, anche laddove questi siano stati designati dagli Stati membri quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) a norma dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; e ii) il profilo di rischio della CCP, fra l’altro in termini di rischio giuridico, operativo e commerciale; b) l’effetto che il fallimento o il dissesto della CCP avrebbe: i) sui mercati finanziari, anche sulla liquidità dei mercati serviti; ii) sugli enti finanziari; iii) sul sistema finanziario nel suo complesso; o iv) sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; c) la struttura della partecipazione diretta della CCP, compresa, nella misura in cui l’informazione è disponibile, la struttura della rete di clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione dei suoi partecipanti diretti; d) la misura in cui esistono servizi di compensazione alternativi di strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione forniti da altre CCP ai partecipanti diretti e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, ai rispettivi clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione; e) il rapporto della CCP, le sue interdipendenze o altre interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e il sistema finanziario nel suo complesso, nella misura in cui ciò può influire sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al primo comma entro il 2 gennaio 2021. Fatto salvo l’esito della procedura di riconoscimento, l’Aesfem, dopo aver condotto la valutazione di cui al primo comma, comunica alla CCP richiedente se essa è considerata o meno una CCP di classe 1 entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che la domanda della CCP è completa conformemente al paragrafo 4, secondo comma. 2 ter. Se determina che la CCP è a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica (CCP di classe 2) conformemente al paragrafo 2 bis, l’Aesfem riconosce tale CCP come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione solo se, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la CCP soddisfa, al momento del riconoscimento e, successivamente, su base continuativa, i requisiti stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V. Per quanto riguarda la conformità della CCP agli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, l’Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), secondo la procedura di cui all’articolo 24 ter, paragrafo 1. L’Aesfem tiene conto, conformemente all’articolo 25 bis, della misura in cui la conformità di una CCP a tali requisiti è soddisfatta dal fatto che quest’ultima rispetta requisiti comparabili applicabili nel paese terzo; b) le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), hanno fornito all’Aesfem conferma scritta, entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che una CCP di un paese terzo non è una CCP di classe 1 conformemente al paragrafo 2 bis, o, a seguito del riesame conformemente al paragrafo 5, del fatto che la CCP soddisfa i seguenti requisiti che tali banche centrali di emissione possono avere imposto nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria: i) presentare le informazioni che possa richiedere la banca centrale di emissione previa richiesta motivata di quest’ultima, se l’Aesfem non ha ottenuto altrimenti tali informazioni; ii) cooperare pienamente e debitamente con la banca centrale di emissione, nell’ambito della valutazione della resilienza della CCP a sviluppi di mercato sfavorevoli effettuata in conformità dell’articolo 25 ter, paragrafo 3; iii) aprire, o notificare l’intenzione di aprire, conformemente ai pertinenti requisiti e criteri di accesso, un conto di deposito overnight presso la banca centrale di emissione; iv) rispettare i requisiti, applicati in situazioni eccezionali dalla banca centrale di emissione, nell’ambito delle sue competenze, al fine di far fronte a rischi di liquidità sistemici e temporanei che incidono sulla trasmissione della politica monetaria o sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e riguardanti il controllo del rischio di liquidità, i requisiti in materia di margini, le garanzie, gli accordi di regolamento o gli accordi di interoperabilità. I requisiti di cui al punto iv) garantiscono l’efficienza, la solidità e la resilienza delle CCP e sono allineati a quelli di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del presente regolamento. L’applicazione dei requisiti di cui al punto iv) costituisce una condizione per il riconoscimento per un periodo limitato di massimo sei mesi. Qualora, allo scadere di tale periodo, la banca centrale di emissione consideri che la situazione eccezionale perdura, l’applicazione dei requisiti ai fini del riconoscimento può essere prorogata una sola volta per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi. Prima di imporre o prorogare l’applicazione dei requisiti di cui al punto iv), la banca centrale di emissione ne informa l’Aesfem, le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi e fornisce loro una spiegazione circa gli effetti dei requisiti che intende imporre sull’efficienza, la solidità e la resilienza della CCP nonché una giustificazione della necessità e proporzionalità dei requisiti rispetto all’obiettivo di garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento in relazione alla propria valuta di emissione. L’Aesfem presenta alla banca centrale di emissione un parere entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di requisito o del progetto di proroga. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Nel suo parere l’Aesfem considera, in particolare, gli effetti dei requisiti imposti sull’efficienza, la solidità e la resilienza della CCP. Le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), possono presentare un parere entro lo stesso termine. Al termine del periodo di consultazione, la banca centrale di emissione prende debitamente in esame le modifiche proposte nei pareri dell’Aesfem o delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f). La banca centrale di emissione informa inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio prima di prorogare l’applicazione dei requisiti di cui al punto iv). La banca centrale di emissione coopera e condivide informazioni su base continuativa con l’Aesfem e le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in relazione ai requisiti di cui al punto iv), in particolare relativamente alla valutazione dei rischi di liquidità sistemici e agli effetti dei requisiti imposti sull’efficienza, la solidità e la resilienza della CCP. Qualora una banca centrale di emissione imponga i requisiti di cui alla presente lettera dopo che una CCP di classe 2 sia stata riconosciuta, il rispetto di tali requisiti è considerato una condizione per il riconoscimento e le banche centrali di emissione forniscono all’Aesfem conferma scritta, entro novanta giorni lavorativi, del fatto che la CCP soddisfa i requisiti. Se una banca centrale di emissione non ha fornito una conferma scritta all’Aesfem entro il termine stabilito, l’Aesfem può considerare tale requisito soddisfatto; c) la CCP ha fornito all’Aesfem: i) una dichiarazione scritta, firmata dal suo rappresentante legale, che esprime il consenso incondizionato della CCP a: — fornire entro tre giorni lavorativi dalla notifica della richiesta da parte dell’Aesfem, tutti i documenti, i registri, le informazioni e i dati detenuti da tale CCP al momento in cui la richiesta è notificata; e — consentire all’Aesfem l’accesso a tutti i locali aziendali della CCP; ii) un parere legale motivato da parte di un consulente giuridico indipendente che conferma che il consenso espresso è valido ed opponibile in base alla pertinente legislazione applicabile; d) la CCP ha attuato tutte le necessarie misure e posto in essere tutte le necessarie procedure per garantire l’effettivo rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e c); e) la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2 quater. 2 quater. L’Aesfem, previa consultazione del CERS e in accordo con le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in conformità dell’articolo 24 ter, paragrafo 3, e proporzionalmente al grado di rilevanza sistemica della CCP in conformità del paragrafo 2 bis del presente articolo, può concludere, sulla base di una valutazione circostanziata, che una CCP o alcuni suoi servizi di compensazione presentano una rilevanza sistemica talmente significativa che tale CCP non dovrebbe essere riconosciuta come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione. L’accordo di una banca centrale di emissione dovrebbe essere attinente solo alla propria valuta di emissione e non all’interezza della raccomandazione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Nella sua valutazione, inoltre, l’Aesfem: a) spiega come il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 ter non sarebbe sufficiente a far fronte al rischio per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; b) descrive le caratteristiche dei servizi di compensazione forniti dalla CCP, compresi i requisiti in materia di liquidità e regolamento mediante consegna fisica associati alla fornitura di tali servizi; c) fornisce una valutazione tecnica quantitativa dei costi e benefici e delle conseguenze di una decisione volta a non riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività, tenendo conto dei seguenti elementi: i) l’esistenza di potenziali sostituti alternativi per la fornitura dei servizi di compensazione in questione nelle valute interessate ai partecipanti diretti, e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, ai loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione; ii) le possibili conseguenze dell’inclusione dei contratti in essere detenuti presso la CCP nell’ambito di applicazione dell’atto di esecuzione. In base alla sua valutazione, l’Aesfem raccomanda alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che confermi che non è opportuno riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività di compensazione. La Commissione dispone di un minimo di trenta giorni lavorativi durante i quali valutare la raccomandazione dell’Aesfem. Dopo la presentazione della raccomandazione di cui al secondo comma, la Commissione può adottare, come misura di ultima istanza, un atto di esecuzione in cui specifica: a) che, dopo il periodo di adattamento indicato dalla Commissione a norma della lettera b) del presente comma, tutti i servizi di compensazione di tale CCP di paese terzo, o alcuni di essi, possono essere forniti a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione solo dopo che tale CCP sia stata autorizzata in questo senso in conformità dell’articolo 14; b) un periodo di adattamento adeguato per la CCP, i suoi partecipanti diretti e i loro clienti. Il periodo di adattamento non supera i due anni ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, se sussistono ancora le ragioni per concedere un periodo di adattamento; c) le condizioni alle quali la CCP può continuare a fornire taluni servizi o attività di compensazione durante il periodo di adattamento di cui alla lettera b); d) le eventuali misure da adottare durante il periodo di adattamento per limitare i possibili costi per i partecipanti diretti e i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell’Unione. Nell’indicare i servizi e il periodo di adattamento di cui al quarto comma, lettere a) e b), la Commissione considera: a) le caratteristiche dei servizi offerti dalla CCP e la loro sostituibilità; b) se e in quale misura le operazioni compensate in essere debbano essere incluse nell’ambito di applicazione dell’atto di esecuzione, tenendo conto delle conseguenze giuridiche ed economiche dell’inclusione; c) le possibili implicazioni sul piano dei costi per i partecipanti diretti e, se tale informazione è disponibile, per i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell’Unione. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.»; d) il paragrafo 3 è così modificato: i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), l’Aesfem consulta:»; ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le banche centrali che emettono tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP.»; e) al paragrafo 4, i commi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «La CCP richiedente fornisce all’Aesfem tutte le informazioni necessarie ai fini del suo riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l’Aesfem accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l’Aesfem fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. L’Aesfem trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente al collegio delle CCP di paesi terzi. La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 per le CCP di classe 1 e ai paragrafi 2, lettere da a) a d) e 2 ter per le CCP di classe 2. Essa è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull’equivalenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Entro centottanta giorni lavorativi dalla determinazione che una domanda è completa conformemente al secondo comma, l’Aesfem informa per iscritto la CCP richiedente se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato, accludendo una motivazione circostanziata.»; f) al paragrafo 4, il sesto comma è sostituito dal seguente: «L’Aesfem pubblica sul suo sito web l’elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento, indicandone la classificazione come CCP di classe 1 o CCP di classe 2.»; g) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. L’Aesfem, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento di una CCP stabilita in un paese terzo: a) se la CCP intende estendere o ridurre la gamma di attività e servizi nell’Unione, nel cui caso la CCP informa l’Aesfem presentando tutte le informazioni necessarie; e b) in ogni caso almeno ogni cinque anni. Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi da 2 a 4. Se, a seguito del riesame di cui al primo comma, l’Aesfem determina che la CCP di un paese terzo che è stata classificata come CCP di classe 1 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2, l’Aesfem fissa un adeguato periodo di adattamento non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2 ter. L’Aesfem può prorogare tale periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o dell’autorità competente responsabile della vigilanza dei partecipanti diretti, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e implicazioni per i partecipanti diretti stabiliti nell’Unione.»; h) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce che: a) le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP autorizzate in tale paese terzo soddisfino su base continuativa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento; b) tali CCP sono soggette nel paese terzo, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme; c) il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi. La Commissione può subordinare l’applicazione dell’atto di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo adempimento di tutti gli obblighi ivi stabiliti da parte di un paese terzo su base continuativa e alla capacità dell’Aesfem di esercitare effettivamente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dei paragrafi 2 e 2 ter o in relazione al controllo di cui al paragrafo 6 ter, anche concordando e applicando gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7.»; i) sono inseriti i paragrafi seguenti: «6 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c). 6 ter. L’Aesfem controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi per i quali sono stati adottati atti di esecuzione a norma del paragrafo 6. Qualora individui sviluppi in materia di regolamentazione o di vigilanza in tali paesi terzi che possano incidere sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, l’Aesfem ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione nonché i membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater. Tutte queste informazioni sono trattate in via riservata. L’Aesfem presenta su base annua una relazione riservata alla Commissione e ai membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater in merito agli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi di cui al primo comma.»; j) il paragrafo 7 è così modificato: i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «7. L’Aesfem conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti dei paesi terzi interessate il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano almeno:»; ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’Aesfem, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni richieste dall’Aesfem relativamente alle CCP autorizzate nei paesi terzi, quali modifiche significative ai modelli e ai parametri di rischio, estensione delle attività e dei servizi della CCP, modifiche alla struttura dei conti dei clienti e all’utilizzo dei sistemi di pagamento che incidono in maniera rilevante sull’Unione;»; iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso l’accordo delle autorità dei paesi terzi a consentire indagini e ispezioni in loco in forza, rispettivamente, degli articoli 25 octies e 25 nonies;»; iv) sono aggiunte le lettere seguenti: «e) le procedure necessarie per il controllo effettivo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza in un paese terzo; f) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l’efficace esecuzione delle decisioni adottate dall’Aesfem in conformità degli articoli 25 ter, da 25 septies a 25 quaterdecies, 25 septdecies e 25 octodecies; g) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi informano, senza indebito ritardo, l’Aesfem, il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater e le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), di ogni situazione di emergenza in relazione alla CCP riconosciuta, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno dei suoi Stati membri e le procedure e i piani di emergenza da attuare in tali situazioni. h) il consenso delle autorità dei paesi terzi all’ulteriore condivisione di qualsiasi informazione fornita all’Aesfem nell’ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di cui al paragrafo 3 e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi, fatte salve le prescrizioni in materia di segreto professionale di cui all’articolo 83;»; v) è aggiunto il comma finale seguente: «Ove ritenga che un’autorità competente di un paese terzo non applichi qualsiasi delle disposizioni stabilite in un accordo di cooperazione concluso a norma del presente paragrafo, l’Aesfem ne informa la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo. In tal caso, la Commissione può decidere di riesaminare l’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6.»; 11) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 25 bis Conformità comparabile 1.   Una CCP di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, può presentare una richiesta motivata affinché l’Aesfem valuti se, con il rispetto da parte della CCP del quadro applicabile del paese terzo, tenendo conto delle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 25, paragrafo 6, si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V. L’Aesfem trasmette immediatamente la richiesta al collegio delle CCP di paesi terzi. 2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 fornisce gli elementi di fatto per la constatazione della comparabilità e le ragioni per cui la conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V. 3.   La Commissione, al fine di garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchi effettivamente gli obiettivi regolamentari dei requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V e gli interessi dell’Unione nel suo insieme, adotta un atto delegato che specifichi quanto segue: a) gli elementi minimi da valutare ai fini del paragrafo 1 del presente articolo; b) le modalità e le condizioni per effettuare la valutazione. La Commissione adotta l’atto delegato di cui al primo comma in conformità dell’articolo 82 entro il 2 gennaio 2021. Articolo 25 ter Conformità su base continuativa alle condizioni previste per il riconoscimento 1.   L’Aesfem è responsabile dell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza su base continuativa derivanti dal presente regolamento in relazione alla conformità delle CCP di classe 2 riconosciute ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a). Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 l’Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), in conformità dell’articolo 24 ter, paragrafo 1. L’Aesfem chiede a ciascuna CCP di classe 2, almeno su base annua, conferma del fatto che i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettere a), c) e d), continuano ad essere soddisfatti. Se una banca centrale di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), ritiene che una CCP di classe 2 non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b), essa ne dà immediata notifica all’Aesfem. 2.   Qualora una CCP di classe 2 non fornisca all’Aesfem la conferma di cui al paragrafo 1, secondo comma, o qualora l’Aesfem riceva una notifica ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, si considera che la CCP non rispetta più le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, e si applica pertanto la procedura di cui all’articolo 25 septdecies, paragrafi 2, 3 e 4. 3.   L’Aesfem, in cooperazione con il CERS, effettua valutazioni sulla resilienza delle CCP di classe 2 riconosciute agli sviluppi negativi dei mercati in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, in coordinamento con le valutazioni di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b). Le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono contribuire a tali valutazioni nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. Nell’effettuare tali valutazioni, l’Aesfem include almeno i rischi finanziari e operativi, e garantisce l’uniformità con le valutazioni della resilienza delle CCP dell’Unione effettuate a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento. Articolo 25 quater Collegio delle CCP di paesi terzi 1.   L’Aesfem istituisce un collegio delle CCP di paesi terzi onde agevolare la condivisione delle informazioni. 2.   Il collegio è composto da: a) il presidente del comitato di vigilanza delle CCP, che presiede il collegio; b) i due membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP; c) le autorità competenti di cui all’articolo 22; negli Stati membri in cui più di un’autorità è stata designata come competente in conformità dell’articolo 22, tali autorità si accordano su un rappresentante comune; d) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell’Unione; e) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione stabilite nell’Unione servite o destinate a essere servite dalle CCP; f) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei depositari centrali di titoli stabiliti nell’Unione a cui sono collegate o intendono collegarsi le CCP; g) i membri del SEBC. 3.   I membri del collegio possono chiedere che il comitato di vigilanza delle CCP discuta temi specifici relativi a una CCP stabilita in un paese terzo. Tale richiesta è formulata per iscritto e contiene una motivazione dettagliata per la richiesta. Il comitato di vigilanza delle CCP valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata. 4.   L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 83 si applica a tutti i membri del collegio. Articolo 25 quinquies Commissioni 1.   L’Aesfem impone il pagamento delle seguenti commissioni alle CCP stabilite in un paese terzo conformemente al presente regolamento e conformemente all’atto delegato adottato a norma del paragrafo 3: a) commissioni associate alla domanda di riconoscimento di cui all’articolo 25; b) commissioni annuali associate alle funzioni dell’Aesfem in conformità del presente regolamento in relazione alle CCP riconosciute in conformità dell’articolo 25. 2.   Le commissioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate al fatturato della CCP interessata e coprono tutti i costi sostenuti dall’Aesfem per il riconoscimento della CCP e lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del presente regolamento. 3.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 82 al fine di specificare ulteriormente quanto segue: a) i tipi di commissione; b) le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili; c) l’importo delle commissioni; d) le modalità di pagamento da parte dei seguenti soggetti: i) una CCP che presenta domanda di riconoscimento; ii) una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 1 conformemente all’articolo 25, paragrafo 2; iii) una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 2 conformemente all’articolo 25, paragrafo 2 ter. Articolo 25 sexies Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 25 septies a 25 nonies I poteri conferiti all’Aesfem, o a un suo funzionario, o ad altra persona da essi autorizzata dagli articoli da 25 septies a 25 novies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale. Articolo 25 septies Richiesta di informazioni 1.   Con semplice richiesta, o tramite decisione, l’Aesfem può imporre alle CCP riconosciute e a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie all’Aesfem per lo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento. 2.   Nell’inviare una semplice richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, l’Aesfem indica tutti gli elementi seguenti: a) il presente articolo quale base giuridica della richiesta; b) la finalità della richiesta; c) le informazioni richieste; d) il termine entro il quale fornire le informazioni; e) che la persona alla quale sono richieste le informazioni non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti; f) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 25 undecies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; 3.   Nel richiedere le informazioni a norma del paragrafo 1 tramite decisione, l’Aesfem indica tutti gli elementi seguenti: a) il presente articolo quale base giuridica della richiesta; b) la finalità della richiesta; c) le informazioni richieste; d) il termine entro il quale fornire le informazioni; e) le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 25 duodecies laddove le informazioni fornite siano incomplete; f) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 25 undecies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera a), laddove si ometta di fornire le informazioni richieste, o le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e g) il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’Aesfem e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti. 5.   L’Aesfem trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della propria decisione alla pertinente autorità competente del paese terzo in questione in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni. Articolo 25 octies Indagini generali 1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’Aesfem ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle CCP di classe 2 e ai terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’Aesfem sono abilitati a: a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto; b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale; c) convocare e chiedere alle CCP di classe 2, o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’oggetto e alle finalità dell’indagine e registrarne le risposte; d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine; e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati. Su richiesta motivata all’Aesfem, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono partecipare a tali indagini qualora queste ultime siano pertinenti all’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che possono essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti. 2.   I funzionari e altre persone autorizzate dall’Aesfem allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 25 undecies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 siano inesatte o fuorvianti. 3.   Le CCP di classe 2 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’Aesfem. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies del presente regolamento, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. 4.   Prima di notificare un’indagine a una CCP di classe 2, l’Aesfem informa la pertinente autorità competente del paese terzo in cui si deve condurre l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in questione possono, su richiesta dell’Aesfem, assistere le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in questione possono altresì presenziare alle indagini. Le indagini svolte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l’autorità competente del paese terzo. Articolo 25 nonies Ispezioni in loco 1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento l’Aesfem ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali aziendali, gli immobili e le proprietà delle CCP di classe 2 e dei terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. Se utile all’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono presentare una richiesta motivata all’Aesfem di partecipare a dette ispezioni in loco. Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti. 2.   I funzionari e le altre persone autorizzati dall’Aesfem a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, agli immobili o proprietà delle persone giuridiche soggette all’ispezione avviata a seguito di una decisione adottata dall’Aesfem e possono esercitare tutti i poteri conformemente all’articolo 25 octies, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento. 3.   In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’Aesfem avvisa dell’ispezione la pertinente autorità competente del paese terzo in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato la pertinente autorità competente del paese terzo, l’Aesfem può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente la CCP. Le ispezioni condotte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l’autorità competente del paese terzo. I funzionari e le altre persone autorizzati dall’Aesfem a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies, qualora le persone interessate non si sottopongano all’ispezione. 4.   Le CCP di classe 2 si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’Aesfem. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, ne individua la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. 5.   I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate possono, su richiesta dell’Aesfem, prestare attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone autorizzati dall’Aesfem. I funzionari della pertinente autorità competente del paese terzo possono altresì presenziare alle ispezioni in loco. 6.   L’Aesfem può inoltre chiedere alle autorità competenti del paese terzo di svolgere per suo conto dei compiti d’indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 25 octies, paragrafo 1. 7.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’Aesfem constatino che una persona si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l’Aesfem può richiedere all’autorità competente del paese terzo in questione di prestare l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge. Articolo 25 decies Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie 1.   Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all’allegato III, l’Aesfem nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini per indagare. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di riconoscimento o di vigilanza della CCP interessata e svolge i propri compiti in maniera indipendente rispetto all’Aesfem. 2.   Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’Aesfem un fascicolo completo sui risultati ottenuti. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 25 septies e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 25 octies e 25 nonies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 25 sexies. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’Aesfem nelle sue attività. 3.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’Aesfem, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni oggetto dell’indagine. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. 4.   Quando trasmette all’Aesfem il fascicolo contenente i risultati delle indagini, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’Aesfem. 5.   In base al fascicolo contenente i risultati delle indagini del funzionario incaricato delle indagini, e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 25 terdecies, l’Aesfem decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni elencate all’allegato III, e in caso affermativo, adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 25 octodecies e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 25 undecies. 6.   Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’Aesfem, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa. 7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 82 per specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni. 8.   L’Aesfem si rivolge alle autorità competenti per le indagini e per l’eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del quadro giuridico applicabile del paese terzo. Inoltre l’Aesfem si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno. Articolo 25 undecies Sanzioni amministrative pecuniarie 1.   Qualora, conformemente all’articolo 25 decies, paragrafo 5, constati che una CCP ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni elencate nell’allegato III, l’Aesfem adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una CCP se l’Aesfem ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che la CCP o la sua alta dirigenza ha agito deliberatamente per commettere tale violazione. 2.   L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo, come definito dalla pertinente normativa dell’Unione, della persona giuridica nell’esercizio precedente. 3.   Gli importi di base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all’allegato IV. I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base. I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo della CCP interessata nell’esercizio precedente, ma, qualora la CCP abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio. Se un’azione o un’omissione compiuta da una CCP costituisce più di una violazione elencata all’allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di tali violazioni. Articolo 25 duodecies Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento 1.   L’Aesfem infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare: a) una CCP di classe 2 a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata a norma dell’articolo 25 octodecies, paragrafo 1, lettera a); b) una persona di cui all’articolo 25 septies, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 25 septies; c) una CCP di classe 2: i) a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 25 octies; o ii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 25 nonies. 2.   La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo. 3.   In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. L’importo è calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. 4.   Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’Aesfem. Al termine di tale periodo, l’Aesfem rivede la misura. Articolo 25 terdecies Audizione delle persone interessate 1.   Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies, l’Aesfem dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’Aesfem basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi. Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’Aesfem può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite. 2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Tali persone hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’Aesfem, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’Aesfem. Articolo 25 quaterdecies Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento 1.   L’Aesfem comunica al pubblico ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione per la reiterazione dell’inadempimento imposta ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies del presente regolamento, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale divulgazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. 2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies sono di natura amministrativa. 3.   Qualora decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’Aesfem ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le pertinenti autorità competenti del paese terzo, indicando le ragioni della sua decisione. 4.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies costituiscono titolo esecutivo. L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo. 5.   Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea. Articolo 25 quindecies Controllo della Corte di giustizia La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’Aesfem ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata. Articolo 25 sexdecies Modifiche dell’allegato IV Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato IV. Articolo 25 septdecies Revoca del riconoscimento 1.   Lasciando impregiudicato l’articolo 25 octodecies e fatti salvi i paragrafi che seguono, l’Aesfem, previa consultazione delle autorità e delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, revoca una decisione di riconoscimento adottata conformemente all’articolo 25 se: a) la CCP interessata non si è avvalsa del riconoscimento entro sei mesi, rinuncia espressamente al riconoscimento o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi; b) la CCP interessata ha ottenuto il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) la CCP interessata ha violato in modo grave e sistematico le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 25, o non soddisfa più una qualsiasi di tali condizioni, e in una qualsiasi di tali situazioni, non ha adottato la misura correttiva richiesta dall’Aesfem entro un termine fissato adeguatamente, di massimo sei mesi; d) l’Aesfem non è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità a norma del presente regolamento rispetto alla CCP interessata a causa della mancata trasmissione all’Aesfem, da parte dell’autorità del paese terzo competente per la CCP, di tutte le informazioni pertinenti o della mancata cooperazione con l’Aesfem conformemente all’articolo 25, paragrafo 7; e) l’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, è stato revocato o sospeso, o una delle condizioni ad esso collegate non è più soddisfatta. L’Aesfem può limitare la revoca del riconoscimento a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari in particolare. Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revoca del riconoscimento, l’Aesfem si adopera al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato e prevede un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni. 2.   Prima di revocare il riconoscimento ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, l’Aesfem tiene conto della possibilità di applicare le misure di cui all’articolo 25 octodecies, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Se determina che non è stata adottata alcuna misura correttiva entro il termine stabilito di massimo sei mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, o che la misura adottata non è adeguata, l’Aesfem, previa consultazione delle autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, revoca la decisione di riconoscimento. 3.   L’Aesfem notifica senza indebito ritardo alla pertinente autorità competente del paese terzo una decisione di revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta. 4.   Se una delle autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, ritiene che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, essa può chiedere all’Aesfem di valutare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta o del suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare. Qualora decida di non revocare il riconoscimento della CCP interessata, l’Aesfem motiva in modo esauriente tale decisione all’autorità richiedente. Articolo 25 octodecies Misure di vigilanza dell’Aesfem 1.   Qualora constati, conformemente all’articolo 25 decies, paragrafo 5, che una CCP di classe 2 ha commesso una delle violazioni elencate nell’allegato III, l’Aesfem adotta una o più delle decisioni seguenti: a) richiedere alla CCP di porre fine alla violazione; b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 25 undecies; c) emanare una comunicazione pubblica; d) revocare il riconoscimento della CCP o il suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare, a norma dell’articolo 25 septdecies. 2.   L’Aesfem, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti: a) la durata e la frequenza della violazione; b) se tale violazione abbia evidenziato carenze gravi o sistematiche nelle procedure della CCP, nei suoi sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno; c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione; d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza. 3.   Senza indebito ritardo l’Aesfem notifica alla CCP interessata qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 e la comunica alle pertinenti autorità competenti del paese terzo e alla Commissione. Essa pubblica altresì tali decisioni sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui sono state adottate. Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’Aesfem rende altresì pubblico il diritto della CCP interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’Aesfem può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 12) all’articolo 32, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La valutazione dell’autorità competente relativa alla notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell’articolo 19.»; 13) all’articolo 35, paragrafo 1, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall’autorità competente. La decisione dell’autorità competente è oggetto di un parere del collegio a norma dell’articolo 19.»; 14) l’articolo 49 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l’affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l’Aesfem dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida conformemente ai paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri. I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio conformemente ai paragrafi che seguono. L’Aesfem provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle autorità europee di vigilanza, al Sistema europeo di banche centrali e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie all’inadempimento delle CCP.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. Se intende adottare modifiche significative dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1, la CCP si rivolge all’autorità competente e all’Aesfem per la convalida di tale modifica. La CCP acclude alle domande una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare. Sia l’autorità competente sia l’Aesfem confermano il ricevimento della domanda completa alla CCP. 1 ter. Entro cinquanta giorni lavorativi dal ricevimento delle domande complete, sia l’autorità competente sia l’Aesfem effettuano ciascuna una valutazione del rischio delle modifiche significative e presentano le loro relazioni al collegio istituito conformemente all’articolo 18. 1 quater. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 1 ter, il collegio adotta un parere di maggioranza conformemente all’articolo 19, paragrafo 3. Fatta salva l’adozione provvisoria di cui al paragrafo 1 sexies, l’autorità competente non adotta una decisione di concessione o di rifiuto della convalida di modifiche significative ai modelli e ai parametri fino a quando il collegio non abbia adottato tale parere, tranne ove il collegio non l’abbia adottato entro il termine. 1 quinquies. Entro novanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle domande di cui al paragrafo 1 bis, sia l’autorità competente sia l’Aesfem comunicano ciascuna per iscritto alla CCP e l’una all’altra se la convalida è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata. 1 sexies. La CCP non può adottare alcuna modifica significativa dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1 prima di ottenere le convalide da parte della propria autorità competente e dell’Aesfem. L’autorità competente, di concerto con l’Aesfem, può consentire un’adozione provvisoria di una modifica significativa di tali modelli e parametri prima delle loro convalide in casi debitamente giustificati.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’Aesfem, previa consultazione dell’ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le modifiche dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1 sono significative. L’Aesfem presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 15) l’articolo 82 è così modificato: a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 6, all’articolo 4, paragrafo 3 bis, all’articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all’articolo 25 bis, paragrafo 3, all’articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 25 decies, paragrafo 7, all’articolo 25 sexdecies, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato. 3. La delega di potere di cui all’, paragrafo 6, all’articolo 4, paragrafo 3 bis, all’articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all’articolo 25 bis, paragrafo 3, all’articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 25 decies, paragrafo 7, all’articolo 25 sexdecies, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione provvede a consultare l’Aesfem e consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 6, dell’articolo 4, paragrafo 3 bis, dell’articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, dell’articolo 25 quinquies, paragrafo 3, dell’articolo 25 decies, paragrafo 7, dell’articolo 25 sexdecies, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 70, dell’articolo 72, paragrafo 3, e dell’articolo 85, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 16) all’articolo 85 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6. L’Aesfem, in cooperazione con il CERS e, conformemente all’articolo 24 ter, paragrafo 3, in accordo con le banche centrali di emissione di tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP di un paese terzo oggetto dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 2 quater, secondo comma, presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle disposizioni di detto atto di esecuzione, in cui si valuti in particolare se il rischio per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri è sufficientemente attenuato. L’Aesfem presenta la sua relazione alla Commissione entro dodici mesi dalla fine del periodo di adattamento determinato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2 quater, quarto comma, lettera b). L’accordo di una banca centrale di emissione dovrebbe essere attinente solo alla propria valuta di emissione e non alla relazione nel suo complesso. Entro dodici mesi dalla trasmissione della relazione di cui al primo comma, la Commissione redige una relazione sull’applicazione delle disposizioni di tale atto di esecuzione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali opportune proposte. 7. Entro il 2 gennaio 2023 la Commissione elabora una relazione nella quale è valutata l’efficacia: a) dei compiti dell’Aesfem, in particolare del comitato di vigilanza delle CCP, nel promuovere la convergenza e la coerenza dell’applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti di cui all’articolo 22 e i collegi di cui all’articolo 18; b) del quadro per il riconoscimento e la vigilanza delle CCP di paesi terzi; c) del quadro per assicurare la parità di condizioni presso le CCP autorizzate ai sensi dell’articolo 14 nonché tra queste ultime e le CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dell’articolo 25; d) della ripartizione delle responsabilità tra l’Aesfem, le autorità competenti e le banche centrali di emissione. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da opportune proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.»; 17) all’articolo 89 sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis. L’Aesfem non esercita i suoi poteri in forza dell’articolo 25, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, fino all’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, e all’articolo 25 bis, paragrafo 3, e, in relazione alle CCP per le quali l’Aesfem non ha adottato una decisione di riconoscimento a norma dell’articolo 25, prima dell’1 gennaio 2020, fino alla data di entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6. 3 ter. L’Aesfem istituisce e gestisce un collegio a norma dell’articolo 25 quater per tutte le CCP riconosciute conformemente all’articolo 25 prima dell’1 gennaio 2020, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma. 3 quater. L’Aesfem riesamina le decisioni di riconoscimento adottate in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, prima della data di entrata in vigore degli atti delegati di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, e all’articolo 25 bis, paragrafo 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, in conformità all’articolo 25, paragrafo 5. Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma del presente paragrafo, l’Aesfem determina che una CCP riconosciuta prima dell’1 gennaio 2020 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2 conformemente all’articolo 25, paragrafo 2 bis, l’Aesfem fissa un periodo di adattamento adeguato non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter. L’Aesfem può prorogare il periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o di una delle autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell’Unione, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e dall’impatto sui partecipanti diretti stabiliti nell’Unione.»; 18) l’articolo 90 è sostituito dal seguente: «Articolo 90 Personale e risorse dell’Aesfem Entro il 2 gennaio 2022, l’Aesfem valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»; 19) sono aggiunti gli allegati III e IV figuranti in allegato al presente regolamento.
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